Reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell'esecuzione del d.i.

Giulio Cicalese
30 Dicembre 2023

Con un'ordinanza di portata profondamente innovativa, il Tribunale di Roma ha affermato la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dell'ordinanza con la quale il Giudice, a norma dell'art. 649 c.p.c., rigetti l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Massima

Deve affermarsi la possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in virtù della natura e struttura prettamente cautelare dell'ordinanza di rigetto di cui all'art. 649 c.p.c., del carattere espansivo delle norme sul procedimento cautelare uniforme che esprimono principi generali dell'ordinamento, dell'assenza di un espresso e chiaro divieto normativo, nonché dell'esigenza di garantire il pieno diritto di difesa (trattandosi di misure non soggette ad alcuna altra forma di controllo, neppure in sede di legittimità).

La fattispecie

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo reso immediatamente esecutivo, il debitore proponeva istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria sostenendo, oltre al fumus boni iuris relativo alla pretesa fondatezza dell'opposizione, che questa fosse stata concessa in mancanza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., in subordine eccependo anche di aver già provveduto a pagare parte della somma liquidata in sede monitoria; il g.u., già investito del procedimento oppositivo, accoglieva l'istanza solo per la parte già pagata dell'intero importo azionato, mentre non sospendeva l'esecutività del decreto ingiuntivo  in ordine alle cifre residue.

Avverso tale ordinanza l'opponente proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., affermando che, in virtù della dedotta mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 642 c.p.c. e della pretesa inesistenza di valide ragioni fondanti la pretesa creditoria, in effetti ricorressero i gravi motivi per la sospensione richiesti dall'art. 649 c.p.c.; parte creditrice opposta, da par suo, facendo leva sia sul dato letterale del richiamato art. 649 c.p.c., il quale discorre di «ordinanza non impugnabile», sia sul presupposto che l'ordinanza de qua non avrebbe natura cautelare, non potendosi quindi applicare l'art. 669-quaterdecies c.p.c., eccepiva la manifesta inammissibilità del proposto reclamo. 

 Le questioni affrontate e il contrasto in giurisprudenza

L'ordinanza del Tribunale di Roma in esame costituisce una grossa novità nel panorama della giurisprudenza di merito la quale, fino al provvedimento de quo, si era unanimemente schierata per l'assoluta inimpugnabilità dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. anche laddove questa rigettasse l'istanza di parte opponente (cfr. T. Reggio Emilia 23 novembre 2012; T. Mantova 3 settembre 2011; T. Venezia 4 aprile 2000; T. Bologna 2 maggio 1995).

Sennonché, in questi anni si è manifestata la tendenza ad ammettere la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. di numerosi provvedimenti sommari i quali, seppur non esplicitamente inseriti nel novero dei rimedi cautelari, incidono provvisoriamente sulla regolazione dei rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti di causa. Il solco, in questo senso, è stato certamente dapprima tracciato dal legislatore, il quale ha consentito il reclamo cautelare avverso le ordinanze di cui agli artt. 703,624, 1° co. c.p.c. e, in seguito alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, anche agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. Tuttavia, il maggiore sforzo sistematico nella direzione della generale reclamabilità dei provvedimenti in questione è stato certamente realizzato dalla giurisprudenza: la Corte di Cassazione, infatti, con l'importante sentenza a Sezioni Unite n. 16889/2019 ha stabilito che, nonostante la formulazione letterale dell'art. 624 c.p.c. potesse far propendere per una soluzione di segno opposto, anche il provvedimento sospensivo dell'efficacia esecutiva del precetto pronunciato in seguito ad un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. sia reclamabile a norma dell'art. 669-terdecies; inoltre, la Corte Costituzionale ha dapprima affermato, con sentenza n. 144/2008, la reclamabilità delle ordinanze di rigetto delle istanze per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c. stante la loro ratio, comune ai provvedimenti cautelari, tesa ad impedire che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che ha ragione e, infine, ha statuito con sentenza n. 202/2023 in favore dell'applicabilità dell'art. 669-terdecies c.p.c. anche alle ordinanze di rigetto del ricorso per la nomina di un consulente tecnico ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis c.p.c.

In particolare, proprio la sentenza del Giudice delle leggi da ultimo citata ha costituito un importante precedente; difatti, la Corte costituzionale in un suo obiter dictum, citato proprio nell'ordinanza de qua, ha rilevantemente affermato che «vi è un'area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell'art. 111 Cost.»: tra detti provvedimenti, oltre a quello di rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., andrebbe quindi ricompresa anche l'ordinanza che respinge l'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

Sul tema occorre infine non tralasciare l'avvertimento enunciato dalla citata sentenza n. 19889/2019 della Corte di cassazione, la quale poneva l'interprete in guardia rispetto al rischio che, non potendosi rinvenire una disciplina unitaria in ordine alla reclamabilità dei provvedimenti latu sensu cautelari, si possano creare tanti «sottosistemi» quante sono le inibitorie previste nel nostro ordinamento: si consideri a titolo puramente esemplificativo, l'art. 283, comma 2, c.p.c. il quale prevede un meccanismo in base al quale il riesame della richiesta di inibitoria può ottenersi solo riproponendo allo stesso giudice la medesima istanza, ma solo laddove si siano verificati «mutamenti nelle circostanze».

Primo orientamento Secondo orientamento 

T. Reggio Emilia 23 novembre 2012; T. Mantova 3 settembre 2011; T. Venezia 4 aprile 2000; T. Bologna 2 maggio 1995

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. non è reclamabile a norma dell'art. 669-terdecies c.p.c., poiché il dato testuale dell'art. 649 c.p.c. esplicitamente definisce il provvedimento in questione come «non impugnabile».  

C. Cost. n. 202/2023

Vi è un'area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell'art. 111 Cost.

 La soluzione proposta

Il Collegio decisore accoglie infatti il reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. preliminarmente soffermandosi sulle ragioni dell'ammissibilità di detto reclamo cautelare promosso avverso l'ordinanza di rigetto – ancorché parziale – dell'istanza di sospensione proposta ex art. 649 c.p.c. L'adìto Tribunale, difatti, recepisce la tendenza di cui si è detto supra, di recente emersa e patrocinata anche dalla Corte Costituzionale, di estendere il reclamo di cui all'art. 669-terdecies a tutti quei provvedimenti sommari non propriamente cautelari né decisori, i quali comunque incidano sulle posizioni sostanziale delle parti, e che purtuttavia non sono suscettibili di impugnazione tramite ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.; inoltre, l'art. 649 c.p.c. non consentirebbe di impugnare esclusivamente l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo accolga l'istanza di sospensione formulata dal debitore opponente. Infine, il provvedimento sospensivo di cui all'art. 649 c.p.c., la cui pronuncia è legata alla presenza di «gravi motivi», sarebbe comunque di natura (almeno in senso lato) cautelare e, in quanto tale, senz'altro subirebbe la vis attractiva dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. in ordine all'estensione, anche nei suoi confronti, delle norme del procedimento cautelare uniforme ad esso compatibili.

In relazione ai profili sostanziali dedotti a fondamento dell'opposizione, invece, l'adìto Collegio li accoglie rilevando soprattutto la sussistenza del fumus boni iuris, fondandosi difatti l'opposizione proposta da parte debitrice su un consolidato orientamento in merito della Corte di cassazione.

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