La bozza del terzo correttivo al Codice della crisi

La Redazione
06 Maggio 2024

Il testo, non ancora reso ufficiale, indica moltissimi interventi sostanziali a diverse norme del Codice della crisi.

È stata diffusa la bozza di correttivo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Sulla base di questo documento, in mancanza di notizie ufficiali, possono evidenziarsi alcune possibili novità di un certo interesse, tra le quali ci limitiamo per ora a segnalare solo le seguenti, di maggior rilievo:

  • la previsione secondo cui, quando l'imprenditore chiede, con l'istanza di nomina dell'esperto o successiva istanza, l'applicazione delle misure protettive, esse riguardano tutti i creditori, a meno che non chieda esplicitamente che sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori (esclusi comunque i diritti di credito dei lavoratori) (art. 18 c.c.i.i.);
  • l'introduzione della transazione fiscale anche nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 23 c.c.i.i.);
  • la riformulazione dell'art. 25-octies c.c.i.i. in tema di negligenza colpevole dell’organo di controllo, con la precisazione che la relativa segnalazione "è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)".
  • un generale rafforzamento della necessità di presentare già un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza in caso di domanda per l'accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 44 c.c.i.i.);
  • modifiche riguardanti la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 c.c.i.i.) e nel concordato preventivo (art. 88 c.c.i.i.), con l'inserimento di varie disposizioni sul procedimento da seguire e sui nuovi limiti in cui può verificarsi il cram down fiscale;
  • novità in tema di acconti sul compenso degli OCC (art. 71 c.c.i.i.);
  • una definizione più puntuale del “valore di liquidazione” del patrimonio nel concordato preventivo (art. 87 c.c.i.i.);
  • precisazioni relative al tema dell'omologazione del concordato preventivo ed in particolare sulla possibilità di omologazione, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, anche con il solo voto favorevole di una classe svantaggiata (art. 112);
  • nuove disposizioni sulle modalità di liquidazione nel concordato in continuità (art. 114-bis);
  • nuove disposizioni in tema di transazione, fusione o scissione (art. 116 c.c.i.i.);
  • nuove disposizioni sulle possibili modificazioni del piano del concordato in continuità aziendale (art. 118-bis);
  • precisazioni in tema di esecuzione delle operazioni societarie (art. 120-quinquies c.c.i.i.).

Si rinvia all'allegato per il testo completo della bozza.