Anche in un contratto di sublocazione la clausola penale non è tassabile in via autonoma

La Redazione
08 Maggio 2024

La controversia concerneva alcuni avvisi di avvisi di liquidazione dell'imposta di registro tramite i quali l'Agenzia delle Entrate recuperava l'imposta dovuta sui contratti di sublocazione immobiliare dovuti da una società in virtù delle clausole penali in essi inserite in caso di inadempimento del subconduttore agli obblighi contrattuali. L'Agenzia delle Entrate riteneva dette clausole autonome considerato che «non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre» benché aventi funzione «accessoria al contratto» (art. 21 comma 1, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131). Pertanto, in ragione della loro idoneità a "produrre effetti diversi ed ulteriori" rispetto a quelli derivanti dal contratto, esse dovevano essere assoggettate ad imposta come atto distinto. La società sosteneva invece che tali clausole fossero "necessariamente derivanti le une dalle altre", ex art. 21 comma 2, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e che dovesse essere esclusa un'imposizione tributaria ulteriore.

La clausola penale, stante la sua funzione tipica di rafforzamento del vincolo contrattuale che si realizza attraverso la previsione delle conseguenze dell'inadempimento e la semplificazione delle modalità di tutela del contraente adempiente, con l'automatica costituzione in mora del contraente inadempiente e la facoltà per il primo di esigere da quest'ultimo l'ulteriore prestazione pattuita a questo titolo, non può essere considerata espressiva di una volontà negoziale ulteriore rispetto a quella manifestata con la stipula del contratto principale.

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