Ammissibilità dell’azione di classe prevista dal codice del consumo

10 Gennaio 2024

Per la Corte di Appello di Roma, è inammissibile la proposizione dell'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. se manca nel reclamo l'allegazione specifica dell'inadempimento del professionista in relazione a ciascun singolo consumatore e il requisito dell'omogeneità dei diritti fatti valere in giudizio dai consumatori.

Massima

Nell'azione di classe di cui all'art. 140-bis cod. cons. l'attore ha l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento. Laddove ciò non avvenga, la domanda risulta essere generica sia in termini di allegazione sia in termini di prova, non essendo a tal fine decisivo il mero richiamo ai rilievi svolti nei provvedimenti resi dalle eventuali Autorità indipendenti, avendo essi natura ed esiti autonomi rispetto ai processi civili, per cui detti provvedimenti possono avere valore probatorio nel giudizio di classe nella misura in cui in quest'ultimo l'attore abbia assolto quantomeno al proprio onere di allegazione.

Per l'ammissibilità dell'azione di classe deve esserci omogeneità dei diritti fatti valere in giudizio, che non sussiste nel caso in cui la domanda risarcitoria abbia tratto origine da vari e generici inadempimenti di parte convenuta, non determinati né sotto un profilo temporale, né da un punto di vista spaziale.

La fattispecie

Pronunciata ordinanza on la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato la inammissibilità dell'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto relativa ad inadempimenti precedenti al 18 maggio 2021, l'Associazione Altroconsumo, quale rappresentante processuale dei consumatori coinvolti, proponeva reclamo avverso di essa. A base della sua impugnazione affermava che l'azione proposta nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. per la ripetizione di almeno una parte dei pedaggi pagati dai consumatori, oltre che al risarcimento dei danni subiti derivanti dalla omessa manutenzione della rete autostradale, doveva ritenersi ammissibile, giacché gli attori non avevano l'onere di allegare specifici inadempimenti occorsi agli utenti che avevano promosso l'azione, essendo sufficiente a tal fine che l'AGCM e l'ANAC avessero accertato  l'inadempimento all'obbligo di ASPI S.p.A. di tenere la rete autostradale in buono stato di manutenzione; inoltre, avendo gli attori chiesto il rimborso, sotto forma di restituzione o risarcimento, di una parte del pedaggio pagato, il requisito dell'omogeneità dei diritti doveva ritenersi sussistente, poiché l'inadempimento contestato era comune a tutti gli utenti dell'intera rete gestita, dal momento che tutti avevano contribuito a pagare la manutenzione non svolta. La reclamante aggiungeva poi che ASPI S.p.A. doveva ritenersi responsabile nei confronti degli utenti della rete autostradale, oltre che a titolo extracontrattuale, anche a titolo di responsabilità contrattuale.

 Le questioni affrontate

Le questioni affrontate riguardano in primo luogo l'allegazione dell'inadempimento specifico del professionista nei confronti di ciascun consumatore, nel contesto dell'esercizio di un'azione di classe ex art. 140-bis cod. consumo: più precisamente, è controverso se, all'interno di questa specifica sede processuale ed in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, siano comunque validi gli orientamenti in via generale espressi in tema di inadempimento contrattuale da parte Suprema Corte, la quale aveva in proposito affermato che l'attore ha l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento (Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001 e successive conformi, tra cui, più di recente, Cass. civ. n. 3587/2021), mentre il debitore convenuto ha l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.

La seconda questione affrontata riguarda poi il valore probatorio nell'ambito del giudizio di classe dei provvedimenti delle Autorità Indipendenti, ossia il fatto che questi, nelle statuizioni in essi contenute, possano ritenersi o meno in grado di vincolare la decisione da emettersi nell'ambito del giudizio civile.

La terza questione esaminata, infine, attiene al requisito della omogeneità dei diritti fatti valere dai reclamanti nella proposizione dell'azione di classe; sul tema, la Corte d'appello di Roma è chiamata a decidere se detto requisito, dapprima previsto nell'abrogato art. 140-bis cod. cons. e poi trasposto nell'art. 840-bis, comma 1, c.p.c., sia o meno sussistente, al fine di poter lamentare in via collettiva la mancata manutenzione autostradale, anche per il solo fatto che i soggetti che esercitano l'azione in parola siano transitati in autostrada.

 La soluzione proposta

Con riguardo al primo ordine di questioni, la Corte di Appello di Roma, aderendo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 298/2003) per cui la responsabilità del proprietario o del concessionario di un'autostrada verso l'automobilista che ivi transiti pagando il pedaggio ha natura contrattuale, afferma che restano fermi i relativi principi in tema di allegazione e di prova, per cui è onere del debitore convenuto dover dimostrare l'adempimento della prestazione dovuta.

Nel risolvere la seconda delle questioni affrontate, invece, la Corte di Appello sostiene che i provvedimenti delle Autorità indipendenti hanno natura ed esiti autonomi rispetto ai giudizi civili. Il valore probatorio loro attribuito (su cui cfr. Cass. civ. n. 13846/2019 e Cass. civ. n. 23655/2021) può essere richiamato nella misura in cui nel giudizio civile l'attore abbia assolto quantomeno al proprio onere di allegazione; così sarebbe stato, nella specie, se uno o più attori avessero lamentato un concreto disservizio che trovasse diretto riscontro in provvedimenti delle Autorità che descrivessero le lamentate carenze manutentive. Così invece non è stato, e non è pertanto consentito, in base alle regole generali sull'inadempimento contrattuale ed all'art. 1218 c.c., istituire un automatismo tra il transito sull'autostrada ed il rilievo di carenze manutentive evidenziate per rinvio ai provvedimenti di Autorità indipendenti dai quali inferire il diritto al rimborso parziale del pedaggio o ad altre forme risarcitorie.

In ordine al tema dell'omogeneità dei diritti azionati, infine, la Corte territoriale sostiene che è inammissibile la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per mancata manutenzione stradale subìto da chi fosse semplicemente transitato in autostrada, giacché questi potrebbe pretendere il risarcimento del danno non in semplice conseguenza del «pagamento del pedaggio, ma in ritardi pregiudizievoli per la propria attività d'impresa o in altre forme di pregiudizio che non potrebbero quindi farsi rientrare in diritti omogenei».

Pertanto la Corte d'Appello, pur ritenendo l'Associazione Altroconsumo legittimata al reclamo, lo respinge nel merito, confermando così l'ordinanza impugnata.

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