Validità ed efficacia della clausola on claims made basis nel contratto di assicurazione
03 Maggio 2024
Nella specie, i ricorsi - e particolarmente il ricorso principale, nel suo secondo motivo - ponevano il problema della validità della clausola "on claims made basis" apposta al contratto di assicurazione. In proposito, i giudici hanno osservato che, a seguito delle recenti decisioni delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., nn. 9140/2016 e 2437/2018), questa Sezione è stata chiamata reiteratamente a pronunciarsi (cfr., ad es., Cass. civ. n. 8894/2020 e Cass. civ. n.12908/2022) sulla questione della validità della clausola "on claims made basis" per eventuale contrasto sia con la regola che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze (art. 1341 c.c.), sia con la regola che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile (art. 2965 c.c.). La questione, anche avuto riguardo agli esiti discordanti con cui è stata definita nelle citate pronunce di questa Sezione, comunque rese in doverosa continuità con i generali principi enunciati dalle Sezioni Unite (principi ribaditi talora anche formalmente: Cass. civ. n.12981/2022), assume dunque la dignità di "questione di diritto di particolare rilevanza", ai sensi dell'art. 375 c.p.c., rendendo necessaria la sua decisione all'esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l'avviso e le richieste del Procuratore Generale. |