Responsabilità della PA per la manutenzione della strada

07 Maggio 2024

Con sentenza del 3 maggio 2024, n. 11950, la Corte di cassazione ha ricordato alcuni principi in tema di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per la manutenzione della strada.

P.P. corre sulla tangenziale, perde il controllo dell'autovettura, si schianta contro la barriera  guard rail  – che, priva della parte arrotondata non continua, penetra nell'abitacolo –e muore.

I famigliari di P.P. agiscono dinanzi al Tribunale di Modena nei confronti di Anas s.p.a. per sentirne accertare la corresponsabilità nella causazione del sinistro e ottenerne la conseguente condanna al  risarcimento dei danni: secondo la prospettazione attorea, la convenuta sarebbe stata onerata ex art. 2051 c.c. di curare la manutenzione della barriera  guard rail  il cui stato avrebbe, in parte, determinato il decesso del loro caro.  

La domanda viene però rigettata dal Tribunale di Modena che, seguendo la prospettazione della convenuta e senza nemmeno disporre una consulenza tecnica d'ufficio, decide di attribuire al defunto P.P. la responsabilità esclusiva per l'incidente.

La sentenza viene poi riformata dalla Corte d'Appello di Bologna che, in esito all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, dichiara la corresponsabilità di Anas s.p.a. per il 30% nella causazione del sinistro e la condanna al risarcimento di circa € 150.000,00. In tale occasione, viene altresì rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata per la prima volta in appello da Anas s.p.a. e fondata sul fatto che la barriera  guard rail “incriminata” insistesse su un tratto di strada di proprietà non già sua, bensì del Comune di Modena.

Delusa del risultato, Anas s.p.a. ricorre in Cassazione, denunciando sostanzialmente l'erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 2051 c.c.

La Suprema Corte conferma però la sentenza impugnata, ribadendone peraltro la correttezza nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione di Anas s.p.a., sul presupposto che mai nel corso del giudizio di primo grado la convenuta avesse contestato l'esistenza del rapporto di custodia che, quale gestore, aveva rispetto al bene.

A sostegno dell'argomentazione, viene ricordato, per quanto più rileva, che la  custodia  esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche  agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della rete stradale. Pertanto:

- da un lato, la Pubblica Amministrazione è onerata di svolgere  adeguati interventi manutentivi  sulle menzionate barrire, violando altrimenti sia le norme specifiche che impongono determinati  standard  di sicurezza sia i principi generali in tema di responsabilità civile (v. Cass. civ. n. 22801/2017);

- dall'altro lato, ove si lamenti un danno derivante dall'assenza o dall'inadeguatezza delle barriere laterali, la circostanza che alla causazione del pregiudizio abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea a integrare il  caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (v. Cass. civ. n. 26527/2020).

(*Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.