Conclusione dell’incarico dell’esperto: chi può chiederne la proroga?
07 Maggio 2024
Ai sensi dell'art. 17 comma 7, secondo periodo, c.c.i.i., l'incarico dell'esperto – dopo il decorso dei centottanta giorni dall'accettazione della nomina – può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsenta. Cosa si intende per "parti"? * Si ritiene che le “parti” richiamate dalla norma non siano tutti i creditori che in qualche modo possano essere incisi dalla composizione negoziata o addirittura tutti i creditori che sono stato interpellati ovvero coinvolti nella trattativa A parere di chi scrive non vanno compresi i creditori che non sono coinvolti nella trattativa, perché non interpellati ovvero perché non hanno dimostrato alcun interesse, e volendo essere ancora più restrittivi nemmeno i creditori con cui è già stato raggiunto un accordo. La relazione illustrativa di accompagnamento al d.l. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 147/2021, che ha introdotto la composizione negoziata, non fornisce alcuna indicazione sul punto. Sembra però che la finalità della norma sia quella di fissare un tetto massimo alla durata della procedura consentendo al contempo la possibilità della sua prosecuzione qualora tutte le parti interessati alla sua conclusione ne facciano richiesta. Si tratta, a parere di chi scrive, dei soggetti che si sono dimostrati interessati alla trattativa e che non hanno ancora raggiunto un accordo; il che comporta che sono esclusi coloro che non sono stati coinvolti, chi non ha mostrato alcun interesse alla trattativa e quelli che hanno già raggiunto un accordo. Si segnala sul punto un provvedimento del Tribunale di Bologna del 30 gennaio 2024, secondo il quale l'espressione “tutte le parti” debba essere riferita "ai creditori con i quali le trattative sono ancora in corso, per i quali ha ancora rilievo la prosecuzione dell'incarico dell'esperto al fine di verificare la possibilità di concludere favorevolmente il percorso di risanamento intrapreso dal debitore”. In senso meno ampio si segnala anche Trib. Palermo, 27 luglio 2022, secondo il quale per tutte le parti si devono intendere “i partecipanti alle trattative, non potendosi ragionevolmente fare riferimento a creditori o comunque a terzi formalmente estranei alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa”. |