Conseguenze per la mancata risposta al questionario dell'Agenzia delle Entrate
09 Maggio 2024
Un contribuente, in possesso di redditi di lavoro autonomo, riceve dall’Agenzia delle Entrate un questionario con il quale viene invitato a produrre entro 15 giorni i registri contabili, le fatture emesse e quelle giustificative dei costi. Egli trasmette tardivamente (dopo 45 giorni) parte della documentazione richiesta, fra cui il libro giornale e i registri Iva, per un ritardo del commercialista che detiene le scritture contabili. In tal caso, il contribuente potrebbe comunque ricevere un avviso di accertamento con ricostruzione induttiva del reddito, così subendo la preclusione di cui all’art. 32 del d.p.r. n. 600/1973? L’ordinamento, nell’ambito dei poteri attribuiti agli Uffici tributari, prevede espressamente che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi inconsiderazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa e di questo l'Ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Il divieto di utilizzare, sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa, i documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria ma non esibiti durante la verifica fiscale scatta non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa. Tale previsione normativa, tuttavia, come da insegnamento giurisprudenziale di legittimità, è di carattere eccezionale e deve essere interpretata alla luce degli artt. 24 e 53 della Costituzione in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligarlo a pagamenti non dovuti. Pertanto, il divieto si applica quando il contribuente abbia tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito. Il contribuente, per esplicita previsione normativa, può comunque avvalersi di una deroga all’anzidetta preclusione depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in sede contenziosa, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio, e dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Nel caso prospettato, l’esimente invocata dal contribuente che ha attribuito la non tempestività della risposta al questionario dell’Ufficio ad un ritardo nella trasmissione dei documenti da parte del commercialista che deteneva le scritture contabili, non potrebbe essere certamente qualificata come una causa di forza maggiore, ma al limite di trascuratezza e di inefficienza, direttamente imputabili al contribuente anche se riferiti al commercialista. Tuttavia, la preclusione opera testualmente per la mancata risposta alle richieste dell’Amministrazione finanziaria nella fase endoprocedimentale e non per la tardiva trasmissione. Pertanto, pur potendosi giustificare in linea teorica il ricorso da parte del Fisco ad un avviso di accertamento di tipo induttivo, la presentazione da parte del contribuente, anche se tardiva ma entro i termini per l’accertamento, dovrebbe comunque tenere in considerazione, nella ricostruzione del reddito, di parte della documentazione trasmessa giustificativa dei compensi e dei costi sostenuti dal contribuente. |