Diritto di precedenza nei contratti di lavoro a termine: il datore deve risarcire il danno al lavoratore per la mancata indicazione?

Teresa Zappia
09 Maggio 2024

Nel caso in cui nel contratto di lavoro a termine non sia stato indicato espressamente il diritto di precedenza e il datore abbia proceduto a nuove assunzioni di altri lavoratori, è dovuto il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.

La mancata indicazione nel contratto di lavoro a termine del diritto di precedenza di cui all’art. 24, comma 4, D.lgs. n. 81/2015, in mancanza di una esplicita sanzione, consente al lavoratore di domandare il risarcimento del danno?

L’art. 24 d.lgs. n. 81/2015, dopo aver enunciato il diritto di precedenza per i lavoratori a termine nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, dispone al comma 4 che tale diritto deve essere espressamente richiamato nel contratto in forma scritta e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti al datore per iscritto la propria volontà in tal senso entro un certo termine. Il diritto prefato si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

La norma non prevede come conseguenza della mancata indicazione l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine. Tuttavia, nel caso di specie il datore risulta inadempiente rispetto ad uno specifico obbligo avente fonte legale, non ritenendo il legislatore sufficiente la conoscibilità del diritto di precedenza dalla mera sua previsione ex lege.

L’obbligo formale è funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto; ma se tale informazione preventiva non viene espressamente fornita al momento dell’assunzione, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni. Ne consegue, in caso di nuove assunzioni di altri lavoratori, che il datore sarà tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.

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