I provvedimenti indifferibili alla luce del correttivo alla riforma Cartabia

08 Maggio 2024

Il c.d. correttivo Nordio impatta trasversalmente sulla procedura civile ed anche sul rito unico in materia familiare e personale (cfr. artt. 473-bis ss. c.p.c.). In questa sede si prenderanno in esame le novità che dovrebbero riguardare – alla luce dello schema del decreto correttivo attualmente disponibile e, dunque, con ogni possibile successiva variazione dovuta al proseguire dell’iter parlamentare – i provvedimenti indifferibili disciplinati dall’art. 473-bis.15 c.p.c.

Inquadramento

L'art. 1, comma 3, l. n. 206/2021 aveva previsto la possibilità di adottare, entro il 1 novembre 2024, dei decreti legislativi idonei ad integrare e correggere le norme della c.d. Riforma Cartabia. Il Legislatore, anche alla luce del fervore dottrinale e giurisprudenziale suscitato dalle nuove norme processuali, ha approntato un Decreto integrativo e correttivo al d.lgs. n. 149/2022 (c.d. correttivo Nordio) che, attualmente, è in discussione alla Camera dei Deputati (A.G. n. 137).

Il c.d. correttivo Nordio impatta trasversalmente sulla procedura civile ed anche sul rito unico in materia familiare e personale (cfr. artt. 473-bis ss. c.p.c.). In questa sede si prenderanno in esame le novità che dovrebbero riguardare – alla luce dello schema del decreto correttivo attualmente disponibile e, dunque, con ogni possibile successiva variazione dovuta al proseguire dell'iter parlamentare – i provvedimenti indifferibili disciplinati dall'art. 473-bis.15 c.p.c.

L'attuale assetto normativo

La disciplina processuale

L’art. 473-bis.15 c.p.c., nell’assetto attualmente vigente, prevede che i provvedimenti indifferibili possano essere concessi laddove vi sia la necessità di evitare un pregiudizio imminente o irreparabile oppure nel caso in cui sussista il rischio che la convocazione delle parti possa pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti.

Secondo la più attenta dottrina (Lupoi, 93), presupposto implicito è la sussistenza del fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza della situazione da tutelare.

Sussistendo i presupposti, l’Autorità Giudiziaria, anche a seguito dell’assunzione officiosa di sommarie informazioni, potrà adottare inaudita altera parte, con decreto provvisoriamente esecutivo, i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli minorenni ovvero delle parti, ma, in tal caso, nei limiti delle domande proposte.

Laddove l’Autorità Giudiziaria procedente non ritenga sussistenti i presupposti, dovrà rigettare, anche in questo caso con decreto inaudita altera parte, la domanda.

Nel caso in cui il Giudice adotti dei provvedimenti indifferibili, il decreto dovrà anche contenere la fissazione di una udienza, da celebrarsi nei quindici giorni successivi, avente ad oggetto la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati. Il decreto dovrà essere notificato alla controparte entro un termine perentorio.

Occorre precisare che l’udienza disciplinata dall’art. 473-bis.15 c.p.c. non coincide con l’udienza di comparizione delle parti disciplinata dall’art. 473-bis.21 c.p.c., ma avrà ad oggetto soltanto la sussistenza dei presupposti ed il contenuto del provvedimento indifferibile.

Il problema della reclamabilità

Il principale problema posto dall’art. 473-bis.15 c.p.c. ha riguardato l’ammissibilità dell’impugnazione avverso l’ordinanza che conferma, ad esito dell’udienza di comparizione delle parti, il provvedimento indifferibile adottato inaudita altera parte.

Sul punto si sono sviluppate tre differenti esegesi interpretative.

Secondo un primo orientamento, la quaestio iuris della reclamabilità dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. deve essere risolta attraverso una piana equiparazione tra i provvedimenti indifferibili ed i provvedimenti temporanei ed urgenti disciplinati dall’art. 473-bis.22 c.p.c., con la conseguenza che i provvedimenti indifferibili risultano reclamabili ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 473-bis.24 c.p.c. Tuttavia, tale linea interpretativa è stata criticata nella misura in cui non appare giustificata perché non si ravvede identità di ratio tra gli istituti posti in relazione: il riferimento all’art. 473-bis.22 c.p.c. risulta ammissibile solo nella misura in cui i provvedimenti indifferibili risultano fisiologicamente destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all’esito della prima udienza di comparizione. Pertanto, solo i provvedimenti di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c. – che si sono pronunziati sulle medesime tematiche già disciplinati dai provvedimenti indifferibili e che li sostituiscono con un maggior grado di efficacia – saranno impugnabili a mezzo del reclamo avanti alla Corte d’Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c.

Un diverso orientamento ritiene che il provvedimento di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. debba essere qualificato come un provvedimento cautelare generale ed atipico. Da questa qualificazione consegue la possibilità di colmare le lacune contenute nella disciplina dettata dall’art. 473-bis.15 c.p.c., in forza di quanto prevede l’art. 696-quaterdecies c.p.c., attraverso il richiamo alla disciplina del rito cautelare uniforme (artt. 696-bis ss. c.p.c.). Ciò comporta che, in relazione al problema della reclamabilità, i provvedimenti indifferibili potranno essere, per l’effetto di quanto dispone l’art. 696-terdecies c.p.c., oggetto di reclamo da proporsi avanti al Tribunale in composizione collegiale. Tale ricostruzione interpretativa conosce una variante in forza della quale la competenza per il reclamo dovrebbe essere individuata nella Corte d’Appello. «L’art. 669-terdecies c.p.c., infatti, considera il reclamo contro i provvedimenti cautelari […] emessi dal giudice singolo del tribunale e quelli pronunciati dalla corte di appello; ignora i provvedimenti cautelari emessi dal collegio del tribunale […]. Tra le diverse soluzioni possibili per colmare la lacuna, l’orientamento prevalente è nel senso di attribuire la competenza a decidere il reclamo contro i provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in formazione collegiale alla corte di appello» (Costantino).

La terza esegesi, invece, qualifica il provvedimento indifferibile come un provvedimento cautelare tipico. Da ciò deriva che la lacunosa disciplina contenuta nel Titolo IV-bis non potrà essere integrata dalle norme sul rito cautelare uniforme, anche in considerazione del fatto che l’art. 669-quaterdecies c.p.c. non richiama il rito familiare unitario tra quelli a cui la disciplina cautelare può essere applicata. Pertanto, i provvedimenti indifferibili – in assenza di un esplicito addentellato normativo – non potranno essere oggetto di reclamo (cfr., in giurisprudenza, C.A. Brescia, sez. III, ord. 10 ottobre 2023 e Trib. Modena, ord. 3 ottobre 2023). Secondo i sostenitori di tale esegesi, da un lato, l’assenza di un mezzo di gravame appare compensata dalla possibilità per il Giudice, nel corso della prima udienza di comparizione, di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. e dal ridotto lasso temporale in cui il provvedimento indifferibile è, conseguentemente, chiamato ad operare e, dall’altro lato, l’art. 473-bis.15 c.p.c., pur presentando «diverse lacune, “reticenze”, contraddizioni, profili di dubbia costituzionalità, ponendo quindi vari problemi interpretativi» (Vullo), deve essere considerato portatore di una disciplina specifica dei provvedimenti indifferibili e coerente con le specificità del nuovo rito familiare unitario.

Alla luce del contrasto interpretativo e giurisprudenziale il Tribunale per i Minorenni di Lecce (cfr. Trib. Minorenni, Lecce, ord. 12 settembre 2023, pres. est. Santella) ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 363-bis c.p.c. e la Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, alla luce di quanto previsto dall’art. 363-bis, comma 3, c.p.c., ha dichiarato, con provvedimento datato 2 novembre 2023, ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, assegnando la questione alla Prima sezione civile, rilevando «la natura cautelare dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.», pur qualificandoli – in maniera non propriamente condivisibile – come provvedimenti cautelari ante causam.

La disciplina futuribile

Nell’ambito del magmatico dibattito dottrinale e giurisprudenziale si colloca il Decreto integrativo e correttivo al d.lgs. n. 149/2022 (c.d. correttivo Nordio) che merita attenzione proprio perché indice sul discusso tema della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili.

L'udienza

L’art. 3, comma 6, lett. c) del c.d. correttivo Nordio, innanzitutto, prevede che l’udienza successiva al provvedimento assunto inaudita altera parte debba essere fissata avanti al Giudice che ha emesso il provvedimento e, dunque, avanti al Presidente o al Giudice delegato. Tale precisazione normativa consente di chiarire, superando un dubbio interpretativo, che l’udienza ove si discute dalla conferma, della modifica o della revoca del provvedimento indifferibile assunto inaudita altera parte non debba essere celebrata avanti al collegio giudicante.

L’impugnabilità dei provvedimenti indifferibili

L’art. 3, comma 6, lett. c) del c.d. correttivo Nordio introduce l’art. 473-bis.15, comma 2, c.p.c. il quale – apparentemente risolvendo il problema della reclamabilità – prevede che l’ordinanza con cui il Giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati inaudita altera parte sia reclamabile unitamente ai provvedimenti provvisori emessi ad esito della prima udienza di comparizione (cfr. art. 473-bis.22 c.p.c.) e, dunque, con il reclamo di cui all’art. l’art. 473-bis.24 c.p.c.

La lettura del futuro art. 473-bis.15 c.p.c. dimostra come il Legislatore intenda adottare una soluzione che solo apparentemente garantisce l’impugnabilità dei provvedimenti indifferibili.

Innanzitutto, ritenendo che il mezzo di impugnazione esperibile avverso i provvedimenti di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. debba essere identificato nel reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., dimostra che il Legislatore voglia considerare, escludendo l’applicabilità del rito cautelare uniforme, i provvedimenti indifferibili come provvedimenti cautelari tipici.

Resta ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera parte a prescindere dal contenuto dello stesso e, dunque, sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto della domanda volta ad ottenere l’emissione di un provvedimento indifferibile. L’assenza di reclamabilità del decreto pronunziato ex art. 473-bis.15 c.p.c. deve essere valutata positivamente anche considerando il lasso di tempo ridotto che intercorre tra l’adozione del provvedimento indifferibile e l’udienza di prima comparizione delle parti, ad esito della quale verranno emessi i provvedimenti temporanei e, dunque, sorgerà la possibilità di impugnare anche i provvedimenti indifferibili. Sul punto si deve ricordare che l’art.  3, comma 6, lett. c) del c.d. correttivo Nordio prevede la modifica dell’art. 473-bis.14 c.p.c. consentendo, in caso di urgenza,  al Giudice di ridurre, fino alla metà, i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 473-bis.17 c.p.c.: la lettura combinata di queste norme consente di contratte ulteriormente la tempistica processuale, riducendo il lasso temporale tra l’adozione del provvedimento indifferibile e la celebrazione della prima udienza di comparizione.

In conclusione

Il Decreto integrativo e correttivo al d.lgs. n. 149/2022 (c.d. correttivo Nordio), però, risolve solo apparentemente la diatriba giurisprudenziale circa la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili.

Infatti, il provvedimento indifferibile potrà essere impugnato solo unitamente al provvedimento provvisorio emesso, ai sensi di quanto dispone l’art. 473-bis.22, c.p.c., ad esito della prima udienza di comparizione. Da ciò deriva che l’impugnazione del provvedimento indifferibile risulta essere differita ed assorbita: differita nella misura in cui la parte per poter impugnare il provvedimento indifferibile dovrà attendere l’esito della prima udienza ed impugnare anche il provvedimento temporaneo che, tendenzialmente, si pronunzierà sulle medesime questioni ed assorbita, sia in senso processuale sia in senso sostanziale, dal reclamo avverso il provvedimento provvisorio di cui all’art. 473-bis.22, c.p.c.

Pertanto, il legislatore – facendo prevalere l’esigenza di evitare la compresenza di provvedimenti di giudici di gradi differenti in relazione alla medesima questione fattuale e, dunque, volendo scongiurare «un infinito rincorrersi di decisioni provvisorie emesse dal tribunale, dalla corte d’appello e dalla cassazione» (Donzelli) – proclama l’impugnabilità dei provvedimenti indifferibili, ma la disciplina in modo tale da annullarne qualsiasi effetto pratico. Infatti, la nuova formulazione dell’art. 473-bis.15, c.p.c. non si traduce in una concretizzazione del diritto di difesa, ma in una mera dichiarazione di principio nella misura in cui il provvedimento indifferibile risulta impugnabile solo nel momento in cui vengono emessi i provvedimenti temporanei che, nella grande parte dei casi, avranno un oggetto sovrapponibile a quello dei provvedimenti indifferibili. Pertanto, la modifica normativa nulla aggiunge rispetto all’assetto normativo attualmente vigente – se non riguardo alle ipotesi in cui i provvedimenti temporanei non abbiano ad oggetto le questioni decise attraverso il provvedimento indifferibile –, posto che l’impugnabilità del provvedimento indifferibile si risolve nell’impugnazione di un diverso provvedimento che ne ha assorbito i tratti essenziali.

Riferimenti

A. Arceri, Appello e reclami dopo la riforma Cartabia, in Fam. e dir., 2023, 959 ss.

R. Donzelli, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, in www.judicium.it, 13 aprile 2023;

S. Ciardo, Reclamo e impugnazione nel nuovo rito contenzioso familiare, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di R. Giordano ed A. Simeone, Milano, 2023, 119 ss.;

A. Conti, La controversa reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, in Ius Processo civile, 18 gennaio 2024;

C. Costabile, Le impugnazioni ed i giudizi di revisione, in AA.VV., Commentario sistematico al nuovo processo civile, a cura di R. Masoni, Milano, 2023, 467 ss.;

C. Costabile, È possibile richiedere l’emissione ante causam di provvedimenti indifferibili?, in Ius Processo civile, 31 luglio 2023;

G. Costantino, Questioni di coordinamento tra il nuovo “procedimento unificato” e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, in Riv. dir. proc., 2023, 169 ss.;

R. Giordano, sub art. 473-bis.15 c.p.c., in AA.VV., Codice delle famiglie, a cura di F. Di Marzio, Milano, 2024;

R. Giordano, Sui provvedimenti indifferibili nel nuovo rito unitario in materia familiare, in Ius Processo civile, 22 settembre 2023;

A. Graziosi, Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei genitori e dei figli minori, in Fam. e dir., 2022, 368 ss.;

M.A. Lupoi, Le misure provvisorie e la loro impugnativa, in AA.VV., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di Cecchella, Torino, 2023, 89 ss.;

M. Vaccari, I provvedimenti indifferibili nel processo in materia di persone, minorenni e famiglie: una lacuna mal colmata, in Ius Processo civile, 12 luglio 2023;

E. Vullo, Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti, in Fam. e dir., 2023, 982 ss.

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