Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria: la condanna per lite temeraria
08 Maggio 2024
Come oramai si esprime la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità «In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale» (Cass. civ., sez. civ., sez. VI-2, ord., 24 settembre 2021, n. 25939). Nello stesso senso Cass. civ., sez. VI, ord., 6 novembre 2015, n. 22748 secondo la quale «L'eccezione di compromesso ha natura processuale, inerendo questione di competenza, peraltro non rilevabile d'ufficio in quanto di natura non funzionale, perlomeno nei casi nei quali non afferisce a diritti indisponibili, e deve essere eccepita nella comparsa di risposta e nel rispetto del termine fissato ex art. 166 c.p.c., a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta». Orbene secondo questo consolidato orientamento l'eccezione di arbitrato conduce alla declaratoria di improcedibilità della domanda introdotta innanzi al giudice ordinario con la conseguente condanna alle spese del soccombente. E proprio sulla condanna alle spese viene in considerazione il disposto dell'art. 96, comma 3, c.p.c. secondo il quale «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». Nel caso esaminato da Tribunale Verona sez. IV, 22/11/2012, il giudicante ha rinvenuto nella difesa di parte attrice una posizione pretestuosa tesa ad opporsi all'accoglimento dell'eccezione mentre avrebbe potuto aderire ad essa deflazionando così l'iter del giudizio. Su tale presupposto il tribunale adito stabilisce che « La clausola compromissoria di devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del contratto comporta l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda di inadempimento contrattuale sollevata dalla parte evocata nel relativo giudizio e la condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.per avere insistito nel sostenere la proponibilità della domanda, quantunque avesse la possibilità di aderire all'eccezione di controparte » . Si ritiene corretta tale decisione nella misura in cui tende a scoraggiare una difesa pretestuosa e meramente dilatoria tale da sfiorare, forse, l'abuso nell'esercizio dell'azione giudiziaria come tale censurabile anche in sede disciplinare. |