Contratto di apprendistato: è nullo se il piano formativo non risulta redatto per iscritto
09 Maggio 2024
MASSIMA Ai sensi dell'abrogata disciplina prevista dal d.lgs. n. 176/2011, la forma scritta del piano formativo individuale è principio ispirante la disciplina della fattispecie di contratto, essendo centrale la formazione del lavoratore; per tale ragione l'inosservanza della forma scritta del piano comporta la nullità del contratto di apprendistato. IL CASO La Corte d'appello di Torino rigettava il ricorso proposto dalla lavoratrice R.R. avverso la sentenza in primo grado dal Tribunale di Alessandria. Oggetto della vertenza in primo grado era la nullità del contratto di un rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante intercorso tra la lavoratrice e l'ex datore di lavoro, nonché il pagamento delle differenze retributive quantificate sulla base di un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattualizzato. La Corte di appello rilevava che il contratto era stato formalizzato per iscritto e tuttavia era privo di un piano formativo scritto: elemento di fatto incontroverso. Il giudice di secondo grado aderiva tuttavia all'interpretazione fornita dal Tribunale: tale inosservanza non cagiona la nullità del contratto di apprendistato, né tanto meno la sua conversione in un rapporto di lavoro ordinario. Secondo i giudici, tale sanzione non sarebbe infatti derivabile né dalla legge né dalla contrattazione collettiva applicata (CCNL “agenzie di assicurazione U.”; ossia il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera). Per onore di cronaca si riporta inoltre che la Corte di appello rigettava anche per infondatezza i singoli rilievi circa la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal Tribunale. La lavoratrice ricorreva allora in Cassazione e insisteva, in via principale, sulla sua tesi che la mancanza del piano formativo scritto dovesse comportare la nullità del contratto di apprendistato. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso, in contrasto con i giudici di primo e secondo grado. LA QUESTIONE Come visto, questione di diritto discussa dalla sentenza in disamina è la nullità di un contratto di apprendistato a fronte della mancanza di un piano formativo redatto per iscritto. Si precisa che nel caso di specie non è poi discusso se in concreto la formazione sia avvenuta o meno. LE SOLUZIONI GIURIDICHE Orbene, il rapporto di apprendistato in oggetto decorreva dal mese di marzo 2011 e, pertanto, ratione temporis era soggetto al d.lgs. n. 167/2011, norma in seguito abrogata dal D. Lgs. n. 81/2015. Da subito la Corte prende in disamina l'art. 2 dell'abrogato decreto: «La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale». Richiama poi l'art. 7, co. 2 del medesimo testo che prevede, a fronte della violazione - tra le altre norme - anche dell'art. 2, co. 1, lett. a), l'irrogazione di una sanzione amministrativa. E, infatti, la tesi di parte resistente era proprio che la mancanza di un piano formativo scritto comportasse semplicemente la punibilità con sanzione amministrativa, ma non travolgesse l'intero rapporto di apprendistato con la nullità. La Suprema corte ha tuttavia espresso un articolato ragionamento analogico a sostegno della propria tesi. A tal fine, il giudicante richiama altra recente sentenza, espressa dalla medesima sezione, in punto di nullità di apprendistato ai sensi della normativa ancora precedente al decreto del 2011, ossia il d.lgs. n. 276/2003 (v. Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10826). In particolare, l'art 49, co. 4 della norma del 2003, in tema di apprendistato professionalizzante, prevedeva la stessa identica disposizione poi recepita e confermata dal già citato art. 2, d.lgs. n. 176/2011. Sul punto la Corte con la precedente sentenza di aprile 2023 aveva così ragionato: «Analogamente a quanto ritenuto per il contratto di formazione e lavoro dal d.l. n. 726/1984, ex art. 3, anche per l'apprendistato professionalizzante la finalità formativa (rectius, l'acquisizione di una specifica qualifica per il tramite del piano formativo) costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la sottoposizione ad una disciplina speciale anche dal punto di vista formale», concludendo che «Pertanto, pur in assenza di specifica previsione sanzionatoria contenuta nell'art. 49 cit., deve ritenersi che la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve contenere le indicazioni di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. a), tra le quali il piano formativo individuale». Tanto argomentato, la Corte si sofferma quindi sul dato letterale della disposizione di cui all'art. 2 del decreto n. 167/2011 (come visto già prevista dall'art. 49, co. 4 del d.lgs. n. 276/2003): la forma scritta del contratto di apprendistato e anche del piano formativo è un principio che regola la materia. Ne è dunque pietra angolare e dal dato letterale della disposizione emerge l'esigenza che i contratti di apprendistato siano stipulati per iscritto anche per quanto riguarda il piano formativo individuale. D'altronde, la Corte già aveva argomentato con la sentenza di aprile 2023, riaffermato anche nella pronuncia in esame, che «l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato è finalizzato; in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto». Stante l'identica formulazione della norma analizzata in tale sentenza rispetto a quella oggetto della decisione in commento, è del tutto corretta l'applicazione del medesimo principio in via analogica. Non è poi dirimente affermare che la punibilità della violazione di tal norma con sanzione esclude la nullità del contratto – come argomentato dal resistente. Infatti, rileva lo scrivente, la nullità non è una sanzione bensì una forma di invalidità del contratto e, dunque, può tranquillamente convivere con la sanzionabilità del comportamento che ha cagionato la nullità. Anzi, argomenta poi la Corte, l'applicazione della sanzione amministrativa a fronte del vizio di forma non fa che confermare la rilevanza della stessa: «Diversamente, perciò, da quanto opinato dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza, anche tali disposizioni sanzionatorie concorrono nel far concludere che soprattutto la norma in tema di forma scritta del contratto di apprendistato e del caratterizzante piano formativo individuale sia stata dettata in vista della maggior protezione del lavoratore». OSSERVAZIONI La sentenza in oggetto è ben motivata. In aggiunta al percorso argomentativo della Cassazione, si può articolare anche un ragionamento basato sulla disciplina generale della nullità del contratto. Come noto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., ossia l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma quando prevista a pena di nullità. Orbene, si impone una prima osservazione. Per la Corte il piano formativo individuale non si qualifica quale elemento accessorio del contratto di apprendistato, ma ne è elemento centrale e qualificante. La formazione è infatti il perno stesso della fattispecie contrattuale e la forma scritta del piano formativo è principio ispirante la disciplina, come si desume dal dato letterale della norma. Da ciò consegue che il piano formativo non è un mero allegato, ma parte integrante del contratto di apprendistato (sempre in riferimento all'abrogata normativa). Sebbene con formulazione non proprio “diretta”, è chiara la richiesta della forma scritta del contratto di apprendistato dalla formulazione del citato art. 2 del d.lgs. n. 167/2011, laddove prevede il rispetto del principio della forma scritta. Da ciò consegue che l'assenza della forma comporti la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. per mancanza di tale forma. Impinge in tal senso l'argomentazione per la quale la mancanza della forma scritta del piano formativo comporta anche l'impossibilità di definire con stringente precisione l'attività formativa dell'apprendista. Orbene, ciò porta a ritenere il contratto nullo anche per mancanza di causa. L'apprendistato è infatti una tipologia contrattuale a causa mista. Esso, naturalmente, rientra nel genus del contratto di lavoro subordinato, ma risponde anche alla causa speciale della sua finalità formativa. Pertanto, causa del contratto di apprendistato è certamente lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, ma anche la formazione del lavoratore. Quindi, se non è possibile delineare e identificare quale sarà l'attività formativa dell'apprendistato perché il relativo piano non è stato stipulato per iscritto, è evidente che si realizza la mancanza della causa speciale del contratto, con la necessaria conclusione della sua nullità. Tuttavia, la portata della sentenza appare senz'altro ridimensionata dalla formulazione dell'attuale disciplina della fattispecie contrattuale. Infatti, l'art. 42, co. 1 del d.lgs. n 81/2015 prevede la forma scritta del contratto ai soli fini della prova e quindi non ad substantiam . Invero, va ribadito che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata e formatasi già sotto il vigore delle precedenti normative in materia, il contratto di apprendistato è qualificabile come contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell'apprendista di una qualificazione professionale; pertanto, nell'ipotesi in cui manchi la formazione, il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo per mancanza di causa ex art. 1418 comma 2, c.c., con trasformazione ab origine dello stesso in un ordinario contratto di lavoro subordinato (V., tra le tante, Cass. n. 10075/2013, Cass. n. 14754/2014). In tema di apprendistato professionalizzante, il requisito della forma scritta deve riguardare anche il piano formativo individuale, in quanto è in tale piano che prende forma e si caratterizza l'aspetto peculiare del contratto, che è l'obbligo di formazione in capo al datore di lavoro. Ne consegue che, in caso di mancata prova della sussistenza di un piano formativo da parte del datore di lavoro, il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa ex art. 1418, secondo comma, c.c., ed il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti deve essere qualificato, sin dalla sottoscrizione del contratto, quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta, ratione temporis, al regime recato dal d.lgs. n. 167/2011, il giudice ha ribadito che tale principio di garanzia, di fondamentale rilevanza, è stato mantenuto anche nella nuova disciplina del contratto di apprendistato contenuta negli artt. 41 ss. del d.lgs. n. 81/2015) (V. Trib. Cassino, sez. lav., 28 settembre 2023, n. 664). Il contratto di apprendistato professionalizzante impone un regime lavorativo dicotomico nel quale si affiancano la formazione (teorica e pratica) e la prestazione di lavoro: pertanto la formazione rappresenta un elemento essenziale del contratto e la sua eventuale mancanza comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, con conseguente conversione in un ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato (V. Trib. Parma, sez. lav., 29 dicembre 2020, n. 133). Peraltro, anche dopo la novella del 2015, la giurisprudenza di merito si sta uniformando al principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 10826/2023, sulla forma sostanziale del piano formativo, Il piano formativo individuale è, pertanto, elemento essenziale e imprescindibile del contratto, proprio perché racchiude in sé “l'elemento formativo qualificante la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante”, rendendo “particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato e finalizzato” e prevenendo così “abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto” (V. Trib. Milano, sez. lav., 28 febbraio 2024). |