Conferma delle misure protettive e vaglio incidentale dell’ammissibilità della composizione negoziata

La Redazione
08 Maggio 2024

Il giudice delle misure protettive può svolgere il vaglio dei presupposti di ammissibilità della richiesta di nomina dell’esperto ex art. 17 c.c.i.i., eventualmente dichiarandola inammissibile in quanto successiva al deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale da parte di un creditore.

“Il combinato disposto degli artt. 17, 18 e 25-quinquies fa sì che, laddove la pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale preceda l'avvio della composizione negoziata, l'istanza di nomina dell'esperto di cui all'art. 17, comma 1, c.c.i.i., ai sensi dell'art. 25-quinquies, non può essere presentata.

La norma non dice quali siano le conseguenze di tale divieto di presentazione: se da un lato appare congruo ritenere che la nomina dell'esperto debba essere rifiutata dalla Commissione a ciò preposta, dall'altro, non esclude che il Tribunale, invocato per la conferma delle misure protettive, dichiari inammissibile, in uno alla domanda per la conferma delle misure protettive, anche la stessa domanda di nomina dell'esperto, dichiarando la chiusura della composizione negoziata oppure si limiti a conoscerne in via incidentale l'inammissibilità, limitandosi a rigettare l'istanza di conferma delle misure protettive.

Viceversa, laddove l'istanza per la nomina dell'esperto preceda il deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale, il Tribunale non potrà dichiarare la relativa apertura finché non sia definito il percorso di composizione negoziata”.  

In definitiva, pur a voler escludere l'autorità giurisdizionale del Giudice in merito all'ammissibilità della richiesta di nomina dell'esperto ex art. 17 c.c.i.i., non può seriamente dubitarsi che questi comunque possa vagliare tale presupposto in via incidentale al fine della delibazione della domanda di conferma delle misure protettive le quali, essendo serventi alla composizione negoziata e funzionali ad assicurarne il successo, non possono trovare conferma laddove la composizione negoziata sia stata avviata sulla scorta di una domanda di nomina ex sé inammissibile.

Il Tribunale, dunque, non concorda con l'affermazione del ricorrente, il quale vorrebbe il Giudice delle misure protettive privo di qualsiasi autorità giurisdizionale in merito al vaglio dei presupposti per l'instaurazione della composizione negoziata.

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