Aprile 2024: prova del danno nella revocatoria fallimentare, rilevanza penale di atti dispositivi effettuati in periodi di normale operatività dell’impresa

La Redazione
08 Maggio 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di legittimazione processuale dell’amministratore cessato avverso la dichiarazione di fallimento, computo del reddito sottratto al fallito per il mantenimento della famiglia del fallito, desistenza alla domanda dell’unico creditore istante, prova del danno nell’azione revocatoria fallimentare, rilevanza di atti dispositivi effettuati in periodi di normale operatività dell’impresa ai fini della bancarotta fraudolenta, bancarotta fraudolenta distrattiva per dissipazione del liquidatore, tempestività del ricorso avverso la sentenza di fallimento.

Fusione per incorporazione, fallimento e legittimazione processuale dell'amministratore cessato

Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2024, n. 9955

In caso di dichiarazione di fallimento di una società estinta a seguito di fusione per incorporazione – posto che quest'ultima vicenda determina l'estinzione della società incorporata, che non può iniziare un processo, o resistervi per mezzo del proprio ex amministratore – l'amministratore cessato della società estinta ha interesse a elidere gli effetti negativi che possono derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, sia patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità (nel caso in esame, l'interesse risalta con evidenza, considerato che l'amministratore è destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per reati correlati appunto alla dichiarazione di fallimento).

Criteri di computo del reddito sottratto al fallito per il mantenimento della famiglia

Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2024, n. 10173

Ai sensi dell'art. 46 l. fall. sono esclusi dal fallimento gli stipendi e le pensioni entro i limiti di quanto occorre al fallito per il mantenimento suo e della famiglia. Nel determinare porzione di stipendio che il fallito dovrà versare mensilmente alla procedura, giudice del merito deve tenere conto di una serie di elementi decisivi quali: entità mutevole di eventuali altri stipendi (nel caso di specie, quello del marito); età dei figli; importo delle spese mensili da sostenere; reddito familiare complessivo prossimo alla soglia di povertà fissata per un nucleo composto da 4 adulti.

Desistenza alla domanda dell'unico creditore istante e revoca della dichiarazione di fallimento

Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2024, n. 10175

Qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere tra la desistenza dovuta al pagamento del credito e quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: la prima comporta il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento, e quindi la revoca della stessa, se il pagamento risulti effettuato in epoca antecedente, con atto avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., mentre la seconda, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, se prodotta soltanto in sede di reclamo.

La prova del danno nell'azione revocatoria fallimentare

Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2024, n. 10433

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'eventus damni è in re ipsa e si presume in via assoluta: il danno consiste, infatti, nella violazione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo, ed è accertabile solo a posteriori in sede di riparto; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.

Bancarotta fraudolenta e rilevanza di atti dispositivi effettuati in periodi di normale operatività dell'impresa

Cass. pen., sez. V, 19 aprile 2024 (ud. 28 febbraio 2024), n. 16414

Quando sia assente uno stretto rapporto cronologico tra l'atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori rispetto alla successiva procedura concorsuale, occorre tenere presente che l'imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni destinazioni che non necessariamente collidono ed anzi possono coesistere col principio di responsabilità di cui all'art. 2740 c.c., essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso. L'imprenditore è abilitato a fare spese personali o per la famiglia la cui entità non deve essere neppure assiomaticamente minima - se la condizione economica glielo consente - e non è perseguibile neppure a titolo di bancarotta semplice se, ancora quando le sue condizioni sono favorevoli, impiega una parte contenuta del suo patrimonio in operazioni imprudenti. Il pericolo deve essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale, con un'analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri di valutazione ex ante, in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società.

La decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza". Indici rinvenibili, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta si è realizzata; nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale.

Bancarotta fraudolenta distrattiva per dissipazione del liquidatore per non aver impedito il compimento di atti pregiudizievoli del patrimonio

Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2024 (ud. 28 marzo 2024), n. 17324

1- l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese. Tale obbligo sussiste anche in capo al liquidatore stante la responsabilità attribuita allo stesso dall'art. 223 l. fall.;

2- la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 l. fall. ma anche dall'art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale – per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose – di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi

Tempestività del ricorso avverso la sentenza di fallimento: rileva la prova dell'accettazione o la prova di consegna?

Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2024, n. 11380

Ai fini della determinazione del perfezionamento della notifica (o del deposito) di un atto per il notificante (o depositante) rileva il momento di generazione della RAC da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente (notificante o depositante) e non già della RdAC del gestore ministeriale né quello della mera “spedizione” (del messaggio di invio al gestore ministeriale dell'atto in notifica o in deposito).

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