Condotta antisindacale: è configurabile in caso di trasferimento di dipendenti avvenuto senza aver richiesto e ottenuto il nulla osta del sindacato di appartenenza?

13 Maggio 2024

A mezzo di tale pronuncia la Suprema Corte ribadisce i confini della condotta antisindacale ex art. 28 Stat. lav. in riferimento al trasferimento di alcuni dipendenti comunali per il quale non si è proceduto a richiedere e ottenere il nulla osta del sindacato di appartenenza.

Non integra condotta antisindacale il trasferimento di dipendenti comunali, per non aver richiesto e ottenuto il nulla osta del sindacato di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, tanto perché la definizione di condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, in quanto individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti.

Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale.

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