Ristrutturazione edilizia: l'appaltatore ha diritto al proprio corrispettivo
09 Maggio 2024
È interessante analizzare il primo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1354,1419,1322,1655,1366,1367 e 1369 c.c. In sintesi, la ricorrente riporta il contenuto della clausola che viene in rilievo, giudicandola incompatibile con la causa del negozio di appalto, di conseguenza, «”manifestamente illecita” e come tale non meritevole di tutela». E sottolinea che «la volontà delle parti, non era quella di condizionare il pagamento degli stati di avanzamento lavori all'effettiva erogazione del mutuo bancario, ma piuttosto quella di individuare nel momento della presentazione dei Sal alla Banca il tempo in cui il relativo credito diventava comunque esigibile da parte dell'appaltatrice, a prescindere dall'effettiva totale o parziale erogazione delle somme richieste». La doglianza è fondata. Infatti, secondo l'art. 1655 c.c. «il contratto d'appalto ha come sinallagma la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo in danaro». Nel caso di specie, «non rileva intrattenersi sulla configurabilità di una forma di corrispettivo diversa dal danaro (utilità misurabile economicamente o dazione di cosa - permuta -), restando nell'alveo della figura contrattuale codicistica». Ma ciò che è rilevante è la constatazione che «la causa del contratto non ha natura aleatoria. Il che vuol dire che l'appaltatore presta la sua opera imprenditoriale dietro corrispettivo certo, quale che sia il criterio contrattuale di misurazione di esso (a corpo o a misura)». Pertanto, accogliendo il motivo in oggetto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, dovendo, il giudice, attenersi al seguente principio di diritto: «poiché il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l'uso del nomen iuris appalto, un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più senso deve essere interpretata nel senso che all'appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione». (tratto da: dirittoegiustizia.it) |