Aprile 2024: profili di responsabilità degli amministratori privi di deleghe e dei sindaci, conflitto di interessi, impugnazione del bilancio

La Redazione
09 Maggio 2024

Questo mese la Cassazione si è occupata di fallimento in estensione del socio accomandante di s.a.s., dei limiti di impugnazione di una delibera assunta con il voto di un amministratore portatore di un interesse personale, di responsabilità per i debiti di una società estinta e in caso di cessione d'azienda, di impugnazione del bilancio, di responsabilità degli amministratori privi di deleghe e dei sindaci inerti per omessa vigilanza,  di liquidazione volontaria di una s.r.l. in presenza di usufrutto su quote, di accertamento di una società di fatto ai fini tributari e di accertamento del dolo nella bancarotta.

Liquidazione volontaria di s.r.l.: residuo attivo all'usufruttuario

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 29 aprile 2024, n. 11357

Nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società, costituenti un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote, spettano all'usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d'imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l'amministrazione e l'usufruttuario.

Fallisce in estensione il socio accomandante che lascia il suo nome nella ragione sociale della società già fallita

Cass. Civ. – Sez. I – 29 aprile 2024, n. 11342

Può essere dichiarato fallito in estensione, ex art. 147, comma 2, l.fall., il socio accomandante di una società già dichiarata fallita che, anche dopo la sua formale uscita dalla compagine sociale, abbia mantenuto il proprio nome e del cognome nella ragione sociale della s.a.s., elemento che si configura come un elemento di esteriorizzazione ai terzi del vincolo societario e di affectio societatis.

Cessione d'azienda e responsabilità per debiti relativi a contratti a prestazione continuativa e periodica

Cass. Civ. – Sez. III – 23 aprile 2024, n. 10902

In tema di responsabilità per debiti in caso di cessione d'azienda, quando si tratta di somministrazione o altri contratti a prestazione continuativa e periodica, ancora in corso, e di debiti successivi alla successione contrattuale correlata ex lege alla cessione di azienda, di questi ultimi risponde l'acquirente, inerendo essi all'azienda somministrata e oggetto di subingresso, etero determinato normativamente in chiave speciale e funzionale al complesso aziendale medesimo. Il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti pregressi relativi all'azienda ceduta trova applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto, non già del tutto esaurito.

L'interesse personale dell'amministratore, che non sia in conflitto con quello sociale, non basta per impugnare la delibera

Cass. Civ. – Sez. I – 23 aprile 2024, n. 10889

Elementi essenziali ai fini dell'impugnazione di una delibera assunta dall'amministratore in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c., sono la decisività del voto espresso e la potenziale dannosità della delibera per gli interessi sociali. La situazione di conflitto di interessi tra socio e società presuppone, dunque, che il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse - da un lato il proprio interesse di socio e dall'altro l'interesse della società - e che questa duplicità di interessi sia tale per cui il socio non possa realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. La circostanza che una delibera consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale.

Impugnazione del bilancio non trasparente e onere della prova

Cass. Civ. – Sez. I – 23 aprile 2024, n. 10873

È nulla la delibera assembleare di approvazione del bilancio sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia quando dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. Il principio di chiarezza, infatti, non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

Responsabile in solido l'amministratore privo di deleghe inerte

Cass. Civ. – Sez. I – 22 aprile 2024, n. 10739

In caso di amministrazione delegata, il dovere di agire in modo informato e il corrispondente diritto individuale di chiedere informazioni impone ai componenti del consiglio di amministrazione di sindacare la tempestività delle informazioni eventualmente ricevute e di verificarne la completezza e l'attendibilità e, in difetto, di attivarsi, con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per ottenere le informazioni mancanti e, se del caso, di adottare o proporre i rimedi giuridici più adeguati alla situazione. In caso d'inadempimento - o d'incompleto o inesatto o intempestivo adempimento - a tale dovere, l'amministratore privo di delega che, pur a fronte di segnali di allarme, come la mancata trasmissione di qualsivoglia informazione dovuta nel periodo considerato, abbia per negligenza trascurato di chiedere ulteriori o più dettagliate informazioni ai delegati o che, prima ancora, abbia omesso di denunciare l'inadempimento degli amministratori delegati al dovere di fornire le relazioni informative periodicamente dovute, risponde, in solido con chi l'ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall'atto illecito commesso dall'amministratore delegato nell'esercizio delle prerogative gestorie conferitegli.

Bancarotta patrimoniale: il pericolo concreto e gli indici di fraudolenza

Cass. Pen. – Sez. V – (28 febbraio) 19 aprile 2024, n. 16414

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, diretto a tutelare l'integrità del patrimonio nella sua peculiare funzione di garanzia dei creditori, ha natura di pericolo concreto, la cui offensività è contraddistinta dall'effettiva possibilità che, ove si dia luogo ad una procedura concorsuale, l'esito della stessa venga condizionato da atti distrattivi che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile. Il pericolo deve essere correlato all'idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale, con un'analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri di valutazione ex ante, in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società.

L'approvazione del bilancio successivo non incide sull'impugnazione già introdotta

Cass. Civ. – Sez. I – 18 aprile 2024, n. 10521

In tema di impugnativa di bilancio, e in esito a riassunzione dopo una declaratoria di incompetenza territoriale, la domanda radicata su un vizio di asserita nullità inizialmente non dedotto non è preclusa dall'art. 2434-bis c.c., perché la norma, nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante; difatti il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima.

Contenzioso tributario: niente litisconsorzio in caso di errore nella dichiarazione di imposte del socio

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 16 aprile 2024, n. 10232

In tema di contenzioso tributario e di attribuzione dei redditi di società di persone in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 TUIR, il litisconsorzio necessario sussiste tra i soli soci, e non anche con la società, nell'ipotesi in cui venga in rilievo solo la ripartizione del reddito tra i titolari delle quote, e va escluso del tutto nell'ipotesi in cui la controversia non verta sull'effettiva entità della quota ma solo, a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sull'errore commesso dal contribuente nella relativa dichiarazione.

Responsabilità degli amministratori: la quantificazione del danno in mancanza di scritture contabili

Cass. Civ. – Sez. I – 16 aprile 2024, n. 10198

In materia di azioni di responsabilità proposte dal curatore del fallimento nei confronti degli amministratori della società fallita, in caso d'impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili il giudice può avvalersi, ai fini della liquidazione del danno, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali ovvero di quello equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, sempre che sia stato allegato un inadempimento degli amministratori almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.

La mancanza di scritture contabili, al pari della sommarietà delle stesse o della loro inintelligibilità consente, proprio a fronte dell'impossibilità di quantificare esattamente il danno per la mancanza dei dati contabili a tal fine necessari, la liquidazione equitativa del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale in corrispondenza del deficit emerso nella procedura concorsuale.

Il sindaco inerte risponde per omessa vigilanza sui fatti dannosi dell'amministratore

Cass. Civ. – Sez. I – 9 aprile 2024, n. 9427

In tema di responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con quella degli amministratori, per omessa vigilanza, il fatto di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi non esime i sindaci dalla responsabilità ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

Litisconsorzio necessario per l'accertamento di una società di fatto ai fini tributari

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 5 aprile 2024, n. 9080

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta.

Il dolo nella bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio

Cass. Pen. – Sez. V – (9 novembre 2023) 3 aprile 2024, n. 13601

In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall., dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto in re ipsa - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente lei società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.

Gli ex soci, successori a titolo universale, rispondono dei debiti della società estinta

Cass. Civ. – Sez. I – 2 aprile 2024, n. 8633

Nel caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, gli ex soci della società cedente estinta sono successori a titolo universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c. nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio, e perciò essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

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