La sostituzione dei componenti del Consiglio di sorveglianza
09 Maggio 2024
Se in una s.p.a. viene a mancare un componente del Consiglio di sorveglianza, è possibile la sua sostituzione attraverso il meccanismo della cooptazione da parte degli altri componenti? Sono tre i modelli di funzionamento che le S.p.A. possono scegliere per la gestione ed il controllo: il modello tradizionale, il modello monistico ed il modello dualistico. La scelta può essere fatta al momento della costituzione della società oppure successivamente, attraverso un'apposita modifica dello statuto. Il modello dualistico, al quale il quesito fa riferimento, prevede che l'amministrazione della società (rectius: la gestione) sia affidata ad un consiglio di gestione; che il controllo sulla gestione sia esercitato dal consiglio di sorveglianza; che la revisione legale sia affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione. In tale modello l'assemblea, sebbene sia depotenziata posto che non ha il potere di approvare il bilancio e di eleggere gli amministratori, ha il potere di nominare il consiglio di sorveglianza il quale è, per l'appunto, un organo intermedio tra il consiglio di gestione e l'assemblea dei soci, tanto che di questa la legge gli attribuisce alcuni poteri. L'art. 2409-duodecies c.c. ("Consiglio di sorveglianza") prevede che, salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli artt. 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. Secondo la prassi notarile lo statuto può attribuire ad una o più categorie di azioni, quale “diritto diverso”, il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza (massima Cons. Notarile Milano, 19 maggio 2015 n. 142/2015). Sempre il codice civile (art. 2409-duodecies c.c.) prevede che i componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito. Orbene, l'odierno quesito riguarda la possibilità o meno che, in caso di mancanza di un componente del consiglio di sorveglianza durante l'esercizio sociale, gli altri componenti rimasti in carica possano essi stessi cooptarne un altro. L'art. 2409-duodecies c.c. lo esclude posto che, al comma 7, prevede che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. E' dunque l'assemblea che ha il potere di sostituire i membri del consiglio di sorveglianza e tale potere è da ritenersi esclusivo. La prassi notarile conferma questa tesi: la competenza assembleare si ritiene esclusiva, per cui non è ammissibile una clausola statutaria che preveda che la sostituzione possa avvenire secondo altri meccanismi, come ad esempio la cooptazione da parte dei membri rimasti in carica (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 H.D.15). In conclusione, la sostituzione di un componente del consiglio di sorveglianza, venuto a mancare durante l'esercizio sociale, può essere fatta solo dall'assemblea e senza indugio. Trattasi di competenza assembleare esclusiva, incompatibile con altri meccanismi di sostituzione quale la cooptazione da parte degli altri membri rimasti in carica. |