Applicabilità della sospensione feriale alle controversie in materia di famiglia: l’intervento delle Sezioni Unite

La Redazione
13 Maggio 2024

Le Sezioni Unite, nella sentenza del 13 maggio 2024, n. 12946, hanno fissato il principio per cui ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.).

Con ordinanza interlocutoria n. 27514/2023, la prima sezione civile aveva rimesso Sezioni Unite la  pregiudiziale questione «se alle liti in materia di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 3 della l. n. 742/1969 e 92, primo comma, dell'ord. giud.».

A riguardo il collegio rimettente aveva ravvisato l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza insorto per effetto di una recente ordinanza della stessa prima sezione (la n. 18044/2023) che, mutando il quadro dei principi fin a ora espressi in modo all'apparenza consolidato, aveva stabilito che nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali.

A composizione del contrasto menzionato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'orientamento sostenuto dalla prima sezione con l'ordinanza n. 18044/2023 non possa essere condiviso. In coerenza con l'indirizzo tradizionale, i giudici hanno fissato il principio per cui «ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti».

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