L’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata

La Redazione
13 Maggio 2024

Il Tribunale di Parma descrive l’oggetto della valutazione che il giudice è tenuto a svolgere nell’accogliere o rigettare l’istanza ex art. 22 comma 1, lett a) e b), c.c.i.i.

L'autorizzazione del tribunale ex art 22 comma 1, lett. a), c.c.i.i. a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i. presuppone una preliminare verifica della funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori.

In assenza di una definizione di finanziamento e richiamato l'art 10 del decreto dirigenziale 28 settembre 2021 emesso ai sensi dell'art. 3, comma, II del d.l. n. 118 del2021 come aggiornato dal decreto 21 marzo 2023 detti requisiti possono ritenersi sussistenti ove la nuova finanza:

  1. consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla continuità aziendale e la maturazione di ulteriori perdite;
  2. risponda all'interesse del ceto creditorio all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale;
  3. possa ragionevolmente ritenersi idonea al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell'art. 12 c.c.i.i.

La valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza ex art 22 comma 1, lett. a), c.c.i.i. deve allora entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell'atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione, ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché il suddetto requisito può dirsi sussistente laddove il finanziamento venga erogato con modalità lecite, non si traduca in un'alterazione dell'ordine legale delle cause di prelazione, risponda, in prima analisi, all'interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, e sia possibile altresì verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative.

L'operazione può essere autorizzata ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario  dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative e possa ragionevolmente formularsi (o rinnovarsi) una prognosi di successo del piano di risanamento (eventualmente già oggetto di positivo riscontro in sede di conferma delle misure protettive) avuto riguardo alla sostenibilità ed alla funzionalità del finanziamento richiesto con le delineate prospettive di superamento della crisi.

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