Spunti di riflessione in materia di atti interruttivi della prescrizione

14 Maggio 2024

La pronuncia affronta il rilevante tema del contenuto dell’atto di interruzione della prescrizione e la questione della produzione dell’effetto interruttivo nel caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro.

Massima

Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

Il caso

Un lavoratore proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna della cooperativa datrice di lavoro alle differenze retributive spettantigli per esser stato remunerato in misura inferiore ai minimi previsti dal CCNL applicato e a quelle relative al t.f.r.

Il giudice di secondo grado, nel confermare la sentenza del Tribunale, rilevava la prescrizione quinquennale del credito del lavoratore, in difetto di atti interruttivi anteriori alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.

La questione

Con ricorso per Cassazione, il lavoratore denunciava la falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 e 5 c.c. per non aver la Corte territoriale considerato, quale atto interruttivo della prescrizione, sia l'espressa riserva di agire per il credito azionato contenuta nei precedenti ricorsi proposti nei confronti dello stesso datore di lavoro sia la data di deposito, anziché di notificazione, della domanda avanzata nelle forme del processo del lavoro.

Le soluzioni giuridiche

Il giudice di legittimità rigettava il ricorso ritenendo che la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati non può in alcun modo essere equiparata ad un'intimazione o ad una richiesta di pagamento. Ciò sul presupposto che per avere efficacia interruttiva “l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Tali caratteristiche, ad avviso della S.C., non possono riscontrarsi nella riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela, trattandosi un'espressione caratterizzata da genericità ed ipoteticità (Cass. civ. 30 novembre 2006, n. 25500; Cass. civ. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. civ. 31 maggio 2021, n. 15140).

Inoltre, si evidenziava che, nel caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, l'effetto interruttivo si produce non con il deposito del ricorso, bensì con la sua notificazione al convenuto, essendo necessario che il debitore abbia conoscenza legale (non necessariamente effettiva) dell'atto (Cass. civ. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. civ. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass. civ. 12 ottobre 2017, n. 24031).

Osservazioni

L'art. 2934, comma 1, c.c. stabilisce che ogni diritto, nel caso di mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge, si estingue per prescrizione. Elementi costitutivi della prescrizione sono quindi l'inerzia del titolare del diritto e il decorso del termine prefissato dal legislatore.

La ratio dell'istituto è riscontrabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici (Azzariti-Scarpello, 203), nell'opportunità di sanzionare l'inerzia ingiustificata del titolare (Messineo, 187) nonché nella necessità di adeguare la situazione di diritto (titolarità del diritto) a quella di fatto  (inerzia del titolare) (Santoro Passarelli, 113).

Il decorso del tempo può però interrompersi. L'interruzione consiste nel recisione della prescrizione: a seguito dell'interruzione inizia un nuovo periodo prescrizionale avente la medesima durata di quello interrotto, mentre quello già maturato viene cancellato.

La disciplina dell'interruzione è caratterizzata da un ”duplice regime di tipicità” (Costantini, 523; in giurisprudenza cfr. Cass. civ. 30 marzo 2001, n. 4704), avendo il legislatore previsto espressamente sia i soggetti titolari del potere interruttivo sia gli atti e i fatti aventi efficacia interruttiva della prescrizione (artt. 2943 e 2944 c.c.).

In particolare, le ipotesi previste dal legislatore si distinguono a seconda che gli atti siano compiuti dal titolare del diritto ovvero del soggetto contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. In virtù dell'art. 2943 c.c., costituiscono atti di "interruzione da parte del titolare": a) l'atto notificato con il quale si propone la domanda giudiziale (commi 1 e 2) o arbitrale (seconda parte del comma 4); b) "ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore" (prima parte del comma 4). Diversamente, l'art. 2944 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

Le cause interruttive sopra richiamate hanno carattere generale, sicché esse si applicano anche alle prescrizioni brevi (Cass. civ. 10 luglio 1979, n. 3950).

Su un piano generale, l'effetto interruttivo riguarda il diritto cui si riferisce espressamente l'atto interruttivo ed opera tra le parti direttamente interessate dalla causa interruttiva (Gallo, 666), salvi i casi di obbligazioni solidali (Cass. civ. 16 luglio 1992, n. 8644) e di rapporti di rappresentanza (Cass. civ. 28 agosto 2003, n. 12617).

Da un punto di vista processuale, l'interruzione della prescrizione costituisce un'eccezione rilevabile d'ufficio da parte del giudice (Cass. civ., sez. un., 27 luglio 2005, n. 15661).

Con specifico riferimento alle cause di interruzione per attività del titolare rappresentata dall'atto di costituzione in mora(art. 2943, comma 4, c.c.), parte della giurisprudenza considera elementi costitutivi dell'atto la "chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)" e la "esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)” (Cass. civ. 31 maggio 2021, n. 15140; Cass. civ. 14 giugno 2018, n. 15714).

Una diversa impostazione esclude l'essenzialità dalla “richiesta di adempimento”, quale elemento (oggettivo) dell'atto interruttivo, ritenendo sufficiente "una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, comma 4, c.c. in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c.” (Cass. civ. 12 luglio 2006,  n. 15766; Cass. civ. 18 gennaio 2018, n. 1166; Cass. civ. 18 agosto 2022, n. 24913).

La pronuncia in commento, in adesione al primo indirizzo e confermando il precedente orientamento, ha affermato che tale elemento oggettivo non è ravvisabile nella riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela contenuta in un atto di citazione, trattandosi di manifestazione di volontà che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di adempimento (Cass. civ. 21 maggio 1985, n. 3096; Cass. civ. 3 dicembre 2004, n. 22751; Cass. civ. 30 novembre 2006, n. 25500; Cass. civ. 12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. civ. 3 dicembre 2010, n. 24656; Cass. civ. 30  settembre 2022, n. 28518, secondo cui è priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta nel precetto, di agire per un importo ulteriore rispetto a quello indicato nell'atto di intimazione).

Tale impostazione merita condivisione atteso che, trovando l'istituto della prescrizione la sua giustificazione nella forte esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, per il superamento dello stato di inerzia del creditore, l'atto di interruzione della prescrizione deve riguardare una obbligazione attuale, e non ipotetica o futura. Al contempo, occorre che il debitore sia posto nelle condizioni di comprendere e valutare quale adempimento gli venga richiesto.

Nello stesso senso, pur se con riferimento ad una fattispecie diversa, si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito, affermando che non è idonea ad interrompere la prescrizione la riserva espressa o tacita, formulata dal cliente in una richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 del T.U.B., di far valere eventuali diritti nei confronti dell'istituto di credito, trattandosi di manifestazione di volontà che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di adempimento (Trib. Ravenna 4 marzo 2020, n. 217).

Da questa prospettiva, si è evidenziato che la riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo “non può essere considerata quale espressione di una univoca e chiara volontà diretta ad esigere l'adempimento di obbligazione, ma soltanto quale manifestazione di volontà di differimento” (App. Firenze 23 febbraio 2017, n. 412; nello stesso senso cfr. App. Milano 2 marzo 2018; App. Firenze 10 febbraio 2009; Trib. Roma 26 marzo 2013; Trib. Roma 12 marzo 2012, n. 5139; Trib. Rovigo 26 settembre 2008).

Va, tuttavia, registrato un precedente della S.C che ha considerato pienamente efficace, ai fini interruttivi, la riserva contenuta nel ricorso avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di fare valere il diritto a differenze di retribuzione in un separato giudizio, ritenendo la stessa espressa in termini difficilmente equivocabili in ordine alla qualifica assunta dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro e alla effettiva retribuzione che lo stesso avrebbe dovuto percepire (Cass. 14 settembre 2011, n. 18773)

Come accennato, ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c., costituisce causa di interruzione anche la notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo. Lo stesso effetto è prodotto dalla domanda proposta nel corso di un giudizio già instaurato nonché il ricorso al soggetto competente a definire la fase stragiudiziale elevata dal legislatore a condizione di procedibilità della domanda (si pensi, ad esempio, alla mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010) (Roselli, 60).

Sussiste però un contrasto in giurisprudenza in merito al momento in cui si verifica l'interruzione della prescrizione. Infatti, secondo un primo orientamento, in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c., rileva non già il momento in cui l'atto introduttivo del giudizio viene consegnato al destinatario, bensì quello in cui esso è affidato all'ufficiale giudiziario (Cass. civ. 19 agosto 2009,  n. 18399); in base ad una diversa impostazione, è necessario fare riferimento al momento in cui l'atto con cui si inizia il giudizio viene consegnato al destinatario, non estendendosi il principio generale affermato dalla sentenza n. 477/2002 della Corte cost. all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione (Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13588; Cass. civ. 24 aprile 2010, n. 9841; Cass. civ. 3 dicembre 2012, n. 21595; Cass. civ. 29 novembre 2013, n. 26804;).

Nel caso di domanda giudiziale proposta con ricorso, come nel processo del lavoro, la disposizione contenuta nell'art. 2943, comma 1, c.c., secondo cui "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio", sembra creare problemi di coordinamento con l'art. 39 c.p.c., che, al terzo comma, stabilisce che, ai fini della litispendenza, la prevenzione si determina "dal deposito del ricorso".

Tale contrasto è superato dalla giurisprudenza attribuendo rilievo al fatto che per aversi, da parte del creditore, esercizio del diritto idoneo ad interromperne la prescrizione, che può concretizzarsi non solo con la proposizione della domanda giudiziale, ma anche con una intimazione stragiudiziale, quale atto giuridico in senso stretto, di natura non negoziale, a carattere recettizio, occorre che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale posto in essere dal creditore medesimo (Cass. civ. 23 novembre 1992, n. 12489; Cass. civ. 8 maggio 2001, n. 6423).

In applicazione di tale principio, la decisione in commento ha confermato il consolidato l'orientamento secondo cui la prescrizione è interrotta non dal deposito del ricorso, ma dalla sua notifica insieme al decreto di fissazione dell'udienza (Cass. civ. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. civ. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass. civ. 12 ottobre 2017, n. 24031).

Su questa linea, si è affermato che, nel caso di domanda proposta nelle forme del ricorso monitorio, è idoneo a spiegare efficacia interruttiva non il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, ma la sua notificazione unitamente al pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (Cass. civ. 23 settembre 2022, n. 27944).

Allo stesso modo, si è rilevato che, nell'ipotesi di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica quando l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte (Cass. civ. 14 marzo 2022, n. 8096).

In senso contrario si è però espressa di recente la Suprema Corte che, in tema di azione revocatoria ordinaria proposta mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (oggi abrogato), discostandosi da un precedente arresto (Cass. civ. 12 settembre 2019, n. 22827), ha affermato che il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ. 15 settembre 2021, n. 24891).

Tale conclusione di fonda sulla duplice considerazione che l'instaurazione del rapporto processuale (art. 39 c.p.c.) esprime la volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione e che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943 c.c.), deve essere limitato al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, che, nell'impianto originario del codice, caratterizzava il predominante modello del processo ordinario instaurato con citazione.

Riferimenti

Auricchio, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 2024;

Azzariti, Scarpello, Della prescrizione e della decadenza,  in Commentario del codice civile, (a cura di) Scialoja- Branca, sub art. 2934, Bologna, 1977;

Costantini, Interruzione della prescrizione, in Dig. Disc. priv. Sez. civ., Agg., Torino, 2011;

Gallo, La tutela dei diritti, in Commentario del Codice Civile, (diretto da) Gabrielli, sub art. 2943, Milano, 2016;

Grasso, Prescrizione (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986;

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I, Milano, 1957;

Roselli, La prescrizione, in Commentario del Codice civile, fondato da Schlesinger, sub art. 2943, Milano, 2014;

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986.

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