Scioglimento della comunione ed eccezione di giurisdizione

La Redazione
14 Maggio 2024

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sugli immobili tra le parti in comproprietà e la successiva divisione dei beni, il convenuto eccepiva pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del Tribunale.

L' eccezione di giurisdizione avanzata dal convenuto non è fondata. 

Non riguardando il presente giudizio la definizione di una vertenza in tema di diritto reale, non è, quindi, condivisibile la tesi del convenuto secondo cui dovrebbe essere applicato l' art. 5 legge n. 218\1995 che esclude la giurisdizione italiana rispetto alle azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Parimenti non è applicabile l' art. 51 sempre della detta legge che prevede «Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali su beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano»; anche tale norma, infatti, riguarda accertamento diverso da quello oggetto del presente giudizio di divisione.

Conseguentemente, in assenza di una norma specifica o di un collegamento particolare per il caso di beni in comproprietà, va fatta applicazione del criterio generale previsto dall'art. 3 sempre della legge n. 218\1995 che individua la giurisdizione del giudice italiano «quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia» come nella fattispecie de quo in cui addirittura entrambe le parti sono cittadini italiani residenti in Italia.

Sussiste quindi la giurisdizione del giudice italiano.

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