Autovelox, illegittimo l’accertamento effettuato con apparecchio non sottoposto a taratura annuale

La Redazione
14 Maggio 2024

La Corte di cassazione, nella sentenza del 7 maggio 2024, n. 12318, ha ritenuto illegittimo l’accertamento della violazione dei limiti di velocità effettuato con apparecchio «autovelox» sottoposto a verifica di funzionalità e taratura oltre due anni prima rispetto alla data di accertamento della violazione.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva dedotto con il ricorso per cassazione l’erroneità della sentenza di appello che aveva ritenuto la legittimità del verbale di accertamento elevato a suo carico in relazione alla violazione prevista dall’art. 142, comma 8, c.d.s., commessa in data 5 ottobre 2009, con apparecchio autovelox. Secondo la ricorrente, infatti, poiché l’apparecchio autovelox utilizzato al momento dell’accertamento della violazione non risultava essere stato sottoposto a preventiva taratura annuale (risalendo quella precedente ad oltre due anni addietro, per quanto documentalmente riscontrato), l’accertamento si sarebbe dovuto considerare illegittimo, con il conseguente annullamento del relativo verbale di contestazione.

I giudici di legittimità hanno osservato, al riguardo, che la Corte costituzionale con sentenza n. 113/2015 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, c.d.s., nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; con la citata previsione attuativa dell’art. 2 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata emanata la disposizione (avente natura prescrittiva), secondo la quale «Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: «Il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale», da intendersi applicabile anche retroattivamente (proprio perché estende la prescrizione anche ai decreti di approvazione ove tale previsione non era contemplata), oltre a doversi considerare anche l’efficacia retroattiva propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale».

In applicazione dei richiamati principi i giudici hanno, quindi, ritenuto illegittimo l’accertamento effettuato, con il conseguente annullamento del relativo verbale di contestazione, dal momento che l’apparecchio «autovelox» era stato sottoposto a verifica di funzionalità e taratura oltre due anni prima rispetto alla data di accertamento della violazione (peraltro, già precedentemente a quest’ultima data, l'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 prevedeva la necessità di sottoporre gli autovelox del modello di quello utilizzato nel caso di specie alle verifiche periodiche di taratura con intervallo non superiore ad un anno).

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