Procedimento monitorio e arbitrato
15 Maggio 2024
Il problema oggetto del quesito è stato, ed è, oggetto di dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale anche se, oggi, la posizione dominante sembra propendere per l'ammissione dell'introduzione del procedimento monitorio pur sussistendo la presenza di una clausola arbitrale. Il problema nasce dal fatto che, mentre il codice di rito regolamenta e ammette la proposizione di domande cautelari pur in presenza di una clausola compromissoria (con la previsione, a seguito della riforma Cartabia, anche in capo agli arbitri stessi se ciò sia previsto dalla convenzione di arbitrato), nulla dice in merito al procedimento monitorio. Quindi, per la tutela sommaria non cautelare ed in particolare per il procedimento monitorio, non è previsto alcun tipo di rapporto con l'arbitrato. Si potrebbe, allora, ritenere che in presenza di una clausola arbitrale non sarebbe possibile adire la via monitoria dato che ciò comporterebbe un elegante stratagemma per eludere il giudizio arbitrale, ossia il creditore potrebbe disfarsi della convenzione di arbitrato mediante la semplice proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo cui seguirebbe l'eventuale fase di opposizione che introdurrebbe un giudizio ordinario di cognizione. Proprio per questo motivo la giurisprudenza ha escogitato una soluzione che, nell'ammettere il procedimento monitorio, anche in presenza di una clausola arbitrale, ne limita l'operatività. Così l'orientamento consolidato, sia in sede di merito che di legittimità, afferma che, nonostante la convenzione di arbitrato, il creditore sia legittimato a promuovere il procedimento monitorio e il giudice, essendocene i presupposti, possa emettere il decreto ingiuntivo; tuttavia qualora il debitore proponga opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo la competenza arbitrale, il giudice debba accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo con la conseguente condanna alle spese del ricorrente anche se poi dovesse risultare totalmente vittorioso nel giudizio di merito a cognizione piena dinanzi agli arbitri. L'eccezione di arbitrato costituirebbe, poi, una eccezione in senso stretto e, come tale, non rilevabile d'ufficio. In questo senso Cass. civ. n. 25939/2021 secondo la quale «In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale»; nonché Cass. civ. n. 5265/2011 secondo la quale «L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria». Infatti, secondo l'art. 819-ter c.p.c. «L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio». Di conseguenza l'opponente dovrà dedurre l'eccezione di arbitrato a pena di decadenza nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Da segnalare, in questa materia, una recente pronuncia (Trib. Vicenza, 27 giugno 2022, n. 1101), la quale, prendendo le mosse da questo orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, compie un passo in avanti. In motivazione si legge che «Parte opponente assume l'invalidità del provvedimento monitorio invocando una clausola di arbitrato irrituale, ma a fronte di un pagamento che in realtà neppure contesta, tanto che non si comprende di cosa dovrebbe essere investita la fase dell'arbitrato irrituale (a cui chiede venga eventualmente rimessa la “controversia”)». Su questo presupposto rigetta l'opposizione basata su una mera eccezione di arbitrato senza, peraltro, contestare la pretesa creditoria. Rileva il giudice di merito che la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione della competenza arbitrale, possa essere disposta solo in quanto sussista una effettiva controversia tra le parti nel merito, ossia, nel caso di specie, una contestazione del credito; in caso contrario, la revoca del provvedimento monitorio si risolverebbe in una tattica meramente dilatoria. Pertanto, poiché il credito fatto valere era stato contestato in termini del tutto generici, il tribunale ha respinto l'eccezione in quanto non vi sarebbe stata alcuna controversia da poter essere devoluta alla cognizione arbitrale. Bisogna, comunque, rilevare che tale pronuncia, se pur sottile nella sua argomentazione, presti il fianco a più di una critica ponendo un giudizio preventivo su di una controversia rientrante nella sfera della competenza arbitrale: così decedendo il tribunale ha, indirettamente, pronunciato su una questione di merito che avrebbe dovuto essere oggetto della decisione arbitrale e non di una decisione anticipata da parte del giudice ordinario. |