Infortunio mortale sul lavoro: è interruttiva del nesso causale ex art. 41 comma 2 c.p. la condotta abnorme del lavoratore che attivi un rischio eccentrico

16 Maggio 2024

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione coglie l'occasione per ribadire a quali condizioni il comportamento del lavoratore possa definirsi abnorme e, come tale, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta ascritta al datore di lavoro e l'evento lesivo verificatosi.

Massima

Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Il caso

L'infortunio mortale sul lavoro

La controversia da cui trae origine la sentenza concerne la condanna di un datore di lavoro in relazione al delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (art. 589 co. 2 c.p.) per l'infortunio occorso ad un dipendente precipitato all'interno di un silos mentre era impegnato nell'attività di riparazione dello stesso.

La questione

La condotta abnorme del lavoratore quale fattore interruttivo del nesso di causalità ex art. 41 co. 2 c.p.

Nel caso di specie, la questione affrontata dalla Corte di Cassazione concerne la possibilità di qualificare la condotta posta in essere dal lavoratore come abnorme e, quindi, idonea a recidere il nesso di causalità ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p. tra la condotta ascritta al datore di lavoro e l'evento verificatosi.

La soluzione giuridica

È qualificabile come abnorme la condotta che genera un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione aderisce alla giurisprudenza ormai consolidata in punto di condotta abnorme del lavoratore.

Con particolare riguardo al caso in esame, i giudici di legittimità escludono la ravvisabilità di una situazione di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità rilevante ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p. osservando come – al momento della caduta mortale – il lavoratore fosse intento a svolgere mansioni riconducibili al suo ruolo, essendo egli solito occuparsi della riparazione di piccoli guasti.

Nello specifico, si ribadisce come la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa da sola sufficiente a produrre l'evento lesivo ove la stessa sia comunque riconducibile all'area di rischio caratteristica del tipo di lavorazione svolta, potendo il datore di lavoro andare esente da responsabilità solo ove il lavoratore tenga un comportamento dotato dei caratteri della abnormità, eccezionalità, esorbitanza in relazione al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione impartite e quindi tale da creare un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2023, n. 7012; Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2022, n. 7102; Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2021, n. 33976; Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 5794; Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2018, n. 5007; Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532).

Di conseguenza, un'operazione non eccentrica rispetto alle mansioni assegnate nell'ambito del ciclo produttivo, sia pure inutile e imprudente, non risulta idonea ad integrare gli estremi del fattore interruttivo del nesso di causalitàex art. 41 co. 2 c.p.

Osservazioni

La conclusione accolta dalla Cassazione risulta, oltre che condivisibile, in linea con la giurisprudenza formatasi in tema di infortuni sul lavoro a mente della quale all'interno dell'area di rischio il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, essendo egli tenuto ad assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche con riguardo a possibili comportamenti colposi del lavoratore (di recente Cass. pen., sez. IV,  5 ottobre 2023, n. 51455; Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2023, n. 46841).

È invero pacifico che il datore di lavoro debba tutelare il lavoratore altresì rispetto ad incidenti che possano derivare da una condotta dallo stesso tenuta in violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia (cfr. Cass. pen., IV, 8 marzo 2024, n. 9902; Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679) rispondendo dell'evento lesivo occorso al proprio dipendente non solo in caso di mancata adozione delle misure protettive idonee, ma parimenti ove non accerti e vigili sul loro rispetto da parte del lavoratore stesso (in questi termini Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 2023, n. 11513; Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2019, n. 27787; Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2209) dovendo impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli (così Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2020, n. 10123).

Pertanto, ai fini della interruzione del nesso causale sussistente tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento hic et nunc verificatosi è necessario che il dipendente tenga un comportamento abnorme connotato da una imprevedibilità tale da non essere controllabile da parte del soggetto deputato alla attuazione delle misure di prevenzione e idoneo ad innescare un rischio c.d. elettivo (sul rischio elettivo di recente, Cass. civ., sez. Lav., 18 novembre 2021, n. 35364; Cass. civ., sez. VI, 12 febbraio 2021, n. 3763).

In altri termini, il fattore interruttivo sussiste ove l'evento finale sia – coerentemente con la teoria della imputazione oggettiva dell'evento – concretizzazione di un rischio diverso da quello originato dalla condotta inziale. Solo così è possibile ravvisare nell'art. 41 cpv. c.p. una disposizione a tutela del principio di personalità della responsabilità penale sancito all'art. 27 della Costituzione, venendo l'agente a rispondere esclusivamente di quei reati che siano concretizzazione dei rischi dallo stesso innescati e di cui sia in concreto in grado di controllare il decorso causale.

Riferimenti bibliografici minimi

R. Blaiotta, Causalità giuridica, Torino, 2010.

R. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, Torino, 2023.

F. Consulich, Manuale di diritto penale del lavoro, Torino, 2024.  

E. Mezzetti, Autore del reato e divieto di «regresso» nella società del rischio, Napoli, 2021.

E. Mezzetti, Diritto penale. Dottrina, casi e materiali, Torino, 2023.

M.L. Minnella, Infortuni sul lavoro e confini della posizione di garanzia, in Dir. pen. cont., 18 febbraio 2013.

E. Nagni, Il comportamento interruttivo del lavoratore e i diversi itinerari di accertamento: una ricerca delle sfumature espressive, in Dir. pen. e proc., 5, 2022.

D. Piva, La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011.

M. Telesca, Sicurezza sul lavoro: comportamento abnorme del lavoratore ed interruzione del nesso causale. Il ruolo del rischio (im)prevedibile, in Dir. pen. e proc., 2018, 11, 1417-1428.

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