Contratto a tempo indeterminato: il termine di preavviso è un diritto di credito della parte non recedente?
15 Maggio 2024
In caso di rinuncia al periodo di preavviso da parte del datore, il lavoratore potrà comunque pretendere la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del relativo periodo o il rapporto si estingue immediatamente? In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, deve escludersi che nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso abbia efficacia reale, implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine. Il preavviso ha, infatti, efficacia obbligatoria, con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato anche il rapporto si risolverà immediatamente, permanendo solo l'obbligo in capo alla parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva. Diversamente, qualora la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, l'efficacia sarà protratta sino al termine del periodo di preavviso. Dalla natura obbligatoria dell'istituto in esame discende, altresì, che la parte non recedente, che abbia rinunziato al preavviso, non dovrà nulla alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente, dal momento che è possibile rinunciare liberamente al preavviso (avente natura di diritto di credito in capo alla parte non recedente). |