Improcedibilità del ricorso per cassazione per deposito di copia della sentenza priva dei «dati identificativi»

La Redazione
17 Maggio 2024

La terza sezione civile della Corte di cassazione, nella sentenza 13 maggio 2024, n. 12971, ha chiarito che il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica ma anche dal deposito del duplicato informatico del provvedimento.

La sezione terza civile, in tema di improcedibilità dell'impugnazione per cassazione per deposito di copia della sentenza impugnata priva di «dati identificativi», premesse le nozioni di  «copia informatica di documento informatico» e di  «duplicato informatico», secondo le definizioni contenute nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005, e richiamate le disposizioni speciali per il processo civile in tema di attestazione di conformità nonché la nozione di  «contrassegno elettronico», «timbro digitale», «codice bidimensionale», «glifo» ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, C.A.D., alla luce delle linee guida emanate dall'AgID con circolare n. 62 del 30 aprile 2013, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a) in regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137-bis c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149/2022.

b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149/2022.

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