L’omologazione del concordato preventivo in continuità indiretta

La Redazione
16 Maggio 2024

La pronuncia del tribunale di Modena si occupa di diverse questioni inerenti alla approvazione e omologazione del concordato preventivo in continuità indiretta.

Segnatamente, gli argomenti toccati dalla pronuncia sono:

  • La prospettazione, nel piano, di diversi “scenari” indicanti diversi attivi;
  • La suddivisione dei creditori in classi e la loro soddisfazione nel rispetto degli artt. 2 lett. r), 84, 85 e 109 c.c.i.i.
  • Mancata approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale da tutte le classi;
  • Approvazione del piano da parte della maggioranza delle classi e almeno da una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, ai sensi dell'art. 112 comma 2, c.c.i.i.
  • Distribuzione del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione in applicazione dell'art. 84 comma 6, c.c.i.i.
  • Esclusione dal voto di un creditore in conflitto di interessi, con conseguente ininfluenza del relativo voto favorevole ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta nella classe di riferimento;
  • Esclusione dal voto di un creditore postergato ai sensi dell'art. 26 comma 14, d.l. n. 34/2020, con conseguente ininfluenza del relativo voto contrario ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi che hanno approvato la proposta
  • Transazione fiscale e contributiva con previsione di degrado al chirografo di parte dei crediti erariali e contributivi, con il riconoscimento (attestato ai sensi dell'art. 88 comma 2, c.c.i.i.) agli stessi di un trattamento non deteriore rispetto a quanto ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale.
  • Postergazione del credito da rimborso di un prestito obbligazionarioex art. 26 commi 14 e 15, d.l. n. 34/2020;

Infine, il Tribunale rileva la maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria. In particolare, l'Agenzia delle Entrate opponente l'omologa sosteneva che risultasse conveniente la liquidazione giudiziale rispetto alla proposta concordataria, vista la presenza nel passivo della società di finanziamenti bancari revocabili e ipotizzando la realizzabilità, in caso di liquidazione giudiziale, di crediti derivanti dall'incasso di un credito verso la controllante e dall'esercizio di azioni di responsabilità verso gli organi sociali. Il Tribunale ritiene le censure non fondate “in quanto la prospettazione dell'opponente si basa sul recupero di crediti la cui entità è del tutto incerta come pure l'esito delle eventuali azioni giudiziali secondo una prospettazione che lo stesso commissario giudiziale ha ribadito essere del tutto ipotetica e di difficile realizzo”

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