Istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per mediazione e negoziazione assistita

La Redazione
20 Maggio 2024

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 24/E del 14 maggio 2024, ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L'art. 15-octies del d.lgs. n. 28/2010 e l'art. 11-octies del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.  

Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° agosto 2023 (di seguito «decreto») sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta.

L'art. 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

«7070» - denominato «Credito d'imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132».

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati», ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna «importi a debito versati». Il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito, nel formato «AAAA», indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

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