La caduta delle foglie da un albero del vicino nel proprio fondo integra un danno?

La Redazione
20 Maggio 2024

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 3 maggio 2024, n. 4728, ha chiarito che la caduta delle foglie da un albero del vicino nel proprio fondo non integra un danno, né un evento pericoloso o pregiudizievole, e non esiste un diritto del proprietario a far pulire il proprio fondo delle foglie cadute dai proprietari degli alberi limitrofi.

Il Tribunale meneghino ha sancito tale principio in un giudizio in cui gli attori chiedevano al tribunale di (1) accertare e dichiarare che i rami e le radici dell'albero posto nel fondo del convenuto, comunemente denominato «pino marittimo», si protendevano nel fondo attoreo; (2), per l'effetto, condannare il convenuto a recidere a sue spese i rami e le radici protese nonché a rimborsare tutte le spese che gli attori sosterranno per la (3a) messa in sicurezza del proprio immobile in conseguenza della presenza di radici e di rami pericolanti del pino marittimo, nonché le (3b) spese di pulitura delle gronde dei canali. 

In particolare, il giudice ha osservato che l'azione attorea era prevista e regolata dall'art. 896 comma 1, c.c. e sottolineato quanto stabilito dalla Corte di legittimità sul tema: «non è possibile acquistare per usucapione il diritto di protendere rami delle piante del proprio fondo nel fondo del vicino (ex multis, Cass. civ. 24 agosto 2012, n. 14632), ma è possibile disporre la relativa servitù per convenzione o destinazione del padre di famiglia (Cass. civ. sez. II, 15 giugno 1999, n. 5928; conf.: Cass. civ., sez. II, 29 agosto1997, n. 8245). Del pari, il protendimento delle radici nel fondo del vicino è illegittimo e comporta il diritto a tagliare le radici (Cass. civ. sez. II, 14 gennaio 1999, n. 323)».

Quanto alla domanda risarcitoria diretta alla condanna del convenuto a rimborsare le spese per la raccolta delle foglie cadute, si è evidenziato che «Il proprietario di un albero […] non è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i lamentati danni provocati dalla caduta delle foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell'evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo (tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta), né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all'evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato» (Cass. civ. sez. III, 9 agosto 2007, n. 17493).

Sulla scorta dei principi enunciati e delle risultanze probatorie, il Tribunale ha ritenuto le domande attoree n. 1 e 2 parzialmente fondate, ordinando al convenuto di dare corso a sue spese alla potatura mirata di contenimento dei rami, da ripetersi con cadenza triennale, come indicato dal CTU. Ha rigettato, invece, la domanda diretta ad ordinarsi al convenuto di tagliare le radici che protrudevano nel fondo di Tizio e Caia «non essendo emersa evidenza che l'apparato radicale del pino marittimo protruda nel fondo attoreo».

Con riferimento alla domanda n. 3, il giudice ha invece ritenuto la domanda infondata. In particolare, quanto al rimborso delle spese per la «messa in sicurezza»  (3a) il tribunale ha rilevato come essa si rivelava infondata in fatto, in quanto il CTU aveva escluso all'esito dei due sopralluoghi svolti, la presenza di radici e rami pericolanti, con valutazioni non confutate dagli attori, i quali non avevano dimostrato di avere speso alcunché per la messa in sicurezza dell'immobile per presenza di radici o rami pericolanti.

Quanto, poi, alla richiesta alla richiesta di rimborso delle spese di pulizia degli aghi e delle pigne (3b), il giudice riteneva la domanda infondata, atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 17493/2007, «la caduta delle foglie da albero del vicino nel proprio fondo non integra un danno, né un evento pericoloso o pregiudizievole, e non esiste un diritto del proprietario a far pulire il proprio fondo delle foglie cadute dai proprietari degli alberi limitrofi: in altre parole, ciascun proprietario è responsabile della pulizia del proprio fondo da foglie, polvere, frutti e quant'altro vi si depositi per cause naturali. Con specifico riferimento alle foglie che cadono dagli alberi limitrofi, i rimedi apprestati dal codice civile, esperibili dal proprietario del fondo che voglia evitare, o comunque contenere, il fenomeno della caduta di foglie nel proprio fondo, sono unicamente e solo quelli relativi alle distanze, nella specie il diritto all'estirpazione degli alberi collocati a distanza inferiore a quella di legge dal confine e il diritto al taglio dei rami che si protendono sul proprio fondo, azioni previste e regolate dagli artt. 894 e 896 cc rispettivamente. In definitiva, non sono previsti dall'ordinamento rimedi giurisdizionali ulteriori contro i disagi derivanti dalla caduta delle foglie dagli alberi del vicino nel proprio fondo, atteso che, come scritto dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 17493/2007, la caduta di foglie dagli alberi è un evento naturale, non pregiudizievole di per sé, né evitabile dal proprietario della pianta, onde non è configurabile né la responsabilità del custode né, men che meno, quella da fatto illecito ex art. 2043 c.c., per insussistenza del fatto illecito, dell'ingiustizia del danno e dell'elemento soggettivo tipizzante la responsabilità da danno ingiusto ».

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