Riconoscimento delle imposte pagate all'estero
22 Maggio 2024
Un contribuente indica nell’apposito rigo del modello Unico PF un credito per imposte estere anche se le stesse non risultano ancora definitive. In tale circostanza, il credito può essere disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria in fase di controllo formale della dichiarazione? In caso affermativo, si può sempre far valere il proprio diritto di credito o il contribuente è soggetto ad un termine decadenziale? L’ordinamento tributario prevede degli strumenti a disposizione del contribuente finalizzati al riconoscimento del credito per imposte pagate all’estero allo scopo di eliminare fenomeni di doppia imposizione. In particolare, con riferimento alle persone fisiche, la disciplina di riferimento stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. Con riferimento alle modalità di calcolare della detrazione, la normativa distingue le seguenti ipotesi: — se il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera avviene prima della presentazione della dichiarazione, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero. La normativa prevede comunque la possibilità di calcolare la detrazione dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo: l'esercizio di tale facoltà è tuttavia condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo. — se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si deve procedere a nuova liquidazione — tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero — e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. La prassi dell’Amministrazione finanziaria è orientata nel senso di disconoscere il credito in fase di controllo formale della dichiarazione nel caso in cui, come quello prospettato, il pagamento avvenga successivamente alla presentazione relativa al periodo in cui il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile in Italia, essendo necessario procedere ad una nuova liquidazione dell’imposta. Il credito spettante, cioè, avrebbe dovuto essere chiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si sarebbe resa definitiva l’imposizione all’estero. Tuttavia, un indirizzo della giurisprudenza territoriale non rinviene nella disciplina di riferimento un esplicito termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero, normativa che si preoccupa unicamente di individuare la modalità di calcolo della detrazione da effettuarsi secondo il criterio di competenza e di prevedere la non spettanza del diritto alla detrazione solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. I giudici tributari, in assenza di un esplicito limite temporale, hanno individuato quale unico limite temporale per l’esercizio del diritto il decorso del termine prescrizionale ordinario ex art. 2946 c.c. L’indirizzo giurisprudenziale testè citato si ispira, sul piano internazionale, all’art. 23 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni il quale prevede il riconoscimento del credito di imposta «se un residente di uno Stato contraente possiede redditi ...che, in conformità alle disposizioni della… Convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente», senza la previsione di particolari formalità. |