Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia e prova liberatoria

La Redazione
13 Giugno 2024

Nel caso in esame, il titolare dell'hotel, custode della struttura alberghiera e del suo sistema idrico, non aveva fornito la prova liberatoria ex art. 2051 c.c. né poteva dirsi che integrasse un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale, la condotta colposa della ditta specializzata incaricata della manutenzione dell'impianto idrico

Il fondamento della responsabilità per danni da cose in custodia è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito competendo al custode la prova liberatoria cioè la prova dell'esistenza di un fattore estraneo che, per imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Nel caso in esame, il titolare dell'hotel, custode della struttura alberghiera e del suo sistema idrico, non aveva fornito la prova liberatoria ex art. 2051 c.c. né poteva dirsi che integrasse un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale, la condotta colposa della ditta specializzata incaricata della manutenzione dell'impianto idrico che omise di eseguire l'ordinario controllo mensile delle funzionalità dell'apparecchio, ma dal titolare dell'hotel non fu sollecitata a compiere la dovuta ispezione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.