Le attività imprenditoriali protette (anche) mediante il riconoscimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale

21 Maggio 2024

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale intende favorire il conduttore che ha ubicato la propria  attività produttiva nel luogo oggetto di locazione, al fine di fungere da deterrente alla cessazione dei rapporti di locazione commerciale: lo scopo è, quindi, quello di preservare e conservare le imprese, il cui avviamento sia strettamente collegato all'ubicazione dell'immobile, cercando, da un lato, di dissuadere i contraenti a far cessare il rapporto e, dall'altro, di rendere più agevole la ripresa dell'attività in altro luogo. L'indennità de qua riveste, dunque, un contenuto riparatorio del danno subìto dal conduttore per la perdita dell'avviamento stesso, del quale potrebbe beneficiare il locatore subentrando al conduttore nella medesima attività o lucrando sulla locazione dell'immobile a terzi, che trarrebbero vantaggio dall'avviamento dovuto all'attività del precedente conduttore. Accanto a tale finalità, la stessa indennità assolve, poi, ad un'ulteriore esigenza, che è quella di tutelare l'attività imprenditoriale, attraverso la conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate meritevoli dalla legge, e segnatamente le attività industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, oltre che le attività alberghiere.

Introduzione. Il quadro normativo

L'art. 34, comma 1, della l. n. 392/1978 perimetra l'ambito di applicazione dell'indennità di avviamento commerciale alle locazioni di immobili di cui al precedente art. 27, ma, al contempo, lo stesso capoverso, nello stabilire la misura dell'indennità, richiama le sole attività enunciate dall'art. 27, nn. 1 e 2, e cioè le attività industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, oltre che le attività alberghiere.

Si è ritenuto, in proposito, che la mancata menzione dell'attività di lavoro autonomo, contemplata nel medesimo art. 27, comma 2, non escluda l'indennità di avviamento tutte quelle volte che l'esercizio di esso dia vita ad una vera e propria attività imprenditoriale.

Quanto all'attività agricola, è apparso corretto ritenere che la spettanza del compenso debba essere riconosciuta nei casi di coordinamento finalistico della stessa all'esercizio del commercio, sempre che questo costituisca il momento prevalente dell'attività complessivamente svolta dall'imprenditore.

Al riguardo, i giudici di legittimità (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1990, n. 161) hanno stabilito che le locazioni di immobili urbani - comprese le aree nude le quali, pur senza attrezzature artificiali o edificatorie, costituiscano corredo o supporto dell'organizzazione di una delle attività di cui all'art. 27 della l. n. 392/1978 - destinati ad esercizio di attività agricole connesse (art. 2135 c.c.), oppure funzionalmente collegate a quelle, primarie, svolte altrove dallo stesso imprenditore agricolo (quale ricovero di animali, deposito di attrezzi o di prodotti agricoli, sementi, concime, ecc.), sono soggette alla disciplina della l. n. 392/1978 e, quindi, anche alle norme in materia di prelazione e riscatto di cui agli art. 38 e 39 della legge indicata: nella sostanza, però, in assenza di un contatto diretto con il pubblico (condizione, questa, imposta dall'art. 35) l'esercizio di attività collegate a quella agricola non dà diritto all'indennità di avviamento, e nemmeno alla prelazione e al riscatto.

Qualora l'immobile sia sfruttato economicamente in modo soltanto occasionale, parimenti deve negarsi che il diritto alla prestazione indennitaria venga ad esistenza, come è stato chiarito dai giudici di legittimità in una singolare fattispecie, che registrava la locazione, da parte del conduttore, del balcone di un immobile in occasione del Palio di Siena (Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1994, n. 7074).

Finalità di questo focus è quella di passare in rassegna - senza alcuna pretesa di esaustività - le numerose ipotesi concrete in cui si è ritenuta, da parte della giurisprudenza (sia di legittimità che di merito), la spettanza dell'indennità per la perdita dell'avviamento contemplata dall'art. 34 della l. n. 392/1978.

Gli istituti bancari

Il diritto alla suddetta indennità di avviamento è stato, innanzitutto, riconosciuto in capo all'istituto di credito, che eserciti la sua attività nell'immobile locato, indipendentemente dal riscontro della prevalenza del servizio di sportello: invero, l'attività di intermediazione nel credito, pur non essendo espressamente menzionata dall'art. 27 della l. n. 392/1978, rientra, al pari delle altre attività indicate nell'art. 2195 c.c., fra quelle commerciali ed è, di per sé, finalizzata a fornire servizi al pubblico che, all'uopo, deve comunque necessariamente recarsi nell'immobile (Cass. civ., sez. III, 1° aprile 1993, n. 3895).

Si è così precisato (Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 1997, n. 12720) che l'indennità di avviamento può spettare anche nel caso di ubicazione, nei locali condotti in locazione, degli uffici direzionali di una banca, essendo tali locali funzionali al soddisfacimento delle richieste dell'utenza, secondo l'articolazione organizzativa e le necessità operative del settore.

Il ruolo dell'agenzia

Non si registrano perplessità in ordine alla spettanza della stessa indennità anche in capo all'impresa di assicurazione.

L'indennità di avviamento spetta, infatti, al conduttore che svolga all'interno dei locali oggetto del contratto attività di impresa assicuratrice con contatto diretto con il pubblico degli utenti, poiché questa attività, pur se non espressamente indicata dall'art. 27 della l. n. 392/1978, rientra, al pari delle altre attività indicate dall'art. 2195 c.c., fra quelle commerciali (Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2003, n. 6876).

Non rileva che l'attività assicurativa sia svolta non già direttamente da parte dell'imprenditore, conduttore dell'immobile, bensì da soggetti che agiscano per suo conto, quali gli agenti.

D'altronde, in relazione al contratto di locazione stipulato da un istituto di assicurazione, quando il godimento dell'immobile locato da parte dell'agente rientra nella previsione contrattuale, unico legittimato a richiedere l'indennità di avviamento è, in quanto conduttore, l'istituto di assicurazione, che tiene i contatti diretti con il pubblico tramite la sua agenzia, dovendosi ritenere che il “contatto diretto” di cui all'art. 35 è quello che intercorre tra il pubblico degli utenti e dei consumatori ed il locale in cui ha sede l'impresa, e non quello che intercorre tra i suddetti utenti e consumatori, da un lato, e l'imprenditore, dall'altro, potendo quest'ultimo agire anche a mezzo di rappresentanti o, comunque, di soggetti che operino per suo conto (nella giurisprudenza di merito, si segnalano: Pret. Bari 30 giugno 1989; Pret. Matera 22 febbraio 1989; Pret. Sestri Ponente 6 maggio 1985)

Se, invece, il contratto di locazione è concluso dall'agente, l'indennità spetta a quest'ultimo: l'agente, infatti, non può considerarsi un professionista, ma è un vero e proprio imprenditore commerciale (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 1991, n. 10673; con riferimento alla figura dell'agente, v., altresì, Trib. Milano 19 aprile 1984; Pret. Milano 15 luglio 1983; contra, Pret. Penne 7 giugno 1984).

L'attività svolta all'interno di un immobile adibito ad agenzia non è, però, necessariamente remunerata, in caso di cessazione del rapporto, con l'indennità di avviamento; così, se i contatti con il pubblico degli utenti non sono generalizzati, ma episodici, in modo da non rivestire un ruolo essenziale nell'economia dell'attività svolta dal conduttore nei locali, il diritto di cui trattasi non può configurarsi (sul punto, possono richiamarsi le considerazioni svolte da Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1993, n. 10885, confermativa della sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la società avesse adibito i locali ad uffici destinati all'incontro tra i produttori, senza che fosse previsto un orario di apertura al pubblico, e che solo poche famiglie, per evitare la visita degli esattori a casa, si recassero a pagare i premi negli uffici a scadenza mensile diversificata).

Ad esempio, la debenza dell'indennità è stata riconosciuta (secondo Pret. Milano 9 maggio 1985) anche per la gestione di agenzia pubblicitaria, atteso che questa non rientra tra le attività professionali, da intendersi nel senso ristretto di esercizio di una professione intellettuale, ma tra le attività commerciali, realizzando un'intermediazione nello scambio di beni, e precisamente nella cessione dei c.d. spazi pubblicitari.

È stato escluso, invece, che l'indennità spetti nel caso che il locale sia destinato ad ispettorato sinistri dell'impresa assicuratrice (Pret. Bari 30 aprile 1983).

L'intermediazione immobiliare

Si è, inoltre, affermato che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del rapporto di locazione spetta anche al conduttore che esercita l'attività di mediatore professionale, attesa la sua qualità di imprenditore commerciale (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1984, n. 1637).

Invero, riguardo alla figura del mediatore immobiliare, non è più l'elemento fiduciario (o questo assume rilievo secondario) a guidare l'utente verso l'agenzia immobiliare, bensì l'organizzazione al fine di produrre un servizio (a scopo di lucro), che può assumere anche strutture notevolmente complesse.

Ai fini della spettanza del diritto, occorre che, nell'immobile oggetto della locazione, sia stata svolta un'attività comportante diretto contatto con il pubblico, condizione che si verifica quando gli interessati ai prodotti ed ai servizi resi possano accedere liberamente all'interno dei locali e l'imprenditore ivi svolga un'attività che si indirizza ad una generalità indistinta di persone; pertanto, proprio con riferimento ad immobile adibito ad attività di intermediazione nel campo immobiliare, la stessa, se rivolta non a soddisfare le esigenze di soggetti direttamente contattati o, addirittura, di singoli altri operatori economici, ma quelle di un'indistinta generalità raggiunta attraverso la diffusione dei messaggi tipici per tale tipo di attività - inserzioni sui giornali, cartelli affissi all'esterno dei locali da affittare o vendere, manifesti, ed altre modalità equipollenti - ed incanalata attraverso tali messaggi verso la sede dell'azienda, è da considerare quale attività esercitata mediante diretto contatto con il pubblico (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2009, n. 1363).

Sul versante probatorio - posto che la destinazione dell'immobile all'esercizio dell'attività commerciale, in tanto può determinare l'esistenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto il conduttore istante dimostri che il locale possa essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, così divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento - si è precisato (da parte di Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2010, n. 6948) che, in caso di immobile dato in locazione per essere destinato ad un'attività che secondo le sue modalità tipiche comporta contatto diretto con il pubblico, come quella di intermediazione immobiliare, la spettanza del diritto all'indennità è subordinata alla dimostrazione che l'attività sia rivolta, in concreto, a soddisfare le esigenze - non di singoli soggetti direttamente contattati o di singoli altri operatori economici, ma - dell'indistinta generalità degli interessati, raggiunti attraverso la diffusione di messaggi tipici per tale genere di attività.

Nella giurisprudenza di merito (Trib. Milano 19 giugno 1986), si è precisato, tuttavia, che la perdita di clientela, da cui discende il diritto all'indennità di avviamento, presuppone che si tratti di soggetti che normalmente acquistino la merce o il servizio non già nell'àmbito di un proprio progetto o di un'organizzazione economica di produzione o di cambio di beni o servizi, bensì per soddisfare un bisogno personale e, comunque, quantitativamente limitato: conseguentemente, dovrebbe essere esclusa la spettanza dell'indennità in questione in favore di un mediatore professionale la cui attività mediatoria non risulti soddisfare un bisogno primario e largamente diffuso e creare uno stabile afflusso di domanda verso i locali ove viene esercitata detta attività; tale pronuncia è stata, però, sottoposta a critica: se, infatti, l'attività si rivolge verso la clientela indifferenziata degli utenti - come era nella fattispecie - la condizione prevista dalla legge è realizzata, non assumendo decisivo rilievo la natura del bisogno che gli interessati intendano soddisfare.

Ancora, tra i giudici di merito (Pret. Pietrasanta 10 novembre 1982), la soluzione restrittiva è stata sostenuta nelle ipotesi in cui l'attività commerciale abbia carattere accessorio a quella professionale, o non abbia, comunque, comportato rapporti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

Il broker assicurativo

Una speciale figura di mediatore è quella del broker di assicurazioni: tale figura ha trovato per la prima volta disciplina nella l. n. 792/1984, la quale, all'art. 1, definisce “mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”; la definizione giustappone, quindi, le due qualificazioni giuridiche prevalenti: quella di prestatore d'opera intellettuale, sostenuta da parte della dottrina, e quella di mediatore, recepita giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1980, n. 5676; Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1980, n. 3531; Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1979, n. 5860).

Nell'indagare la natura dell'attività, la Suprema Corte ha posto l'accento sul rilievo che, nell'attività del broker, è presente un rischio imprenditoriale da collegare all'aspetto mediatizio dell'attività; la presenza del rischio imprenditoriale riconduce l'attività economica ausiliaria di quella assicurativa, organizzata ed esercitata dal broker, nell'àmbito dell'impresa commerciale, con conseguente prevalente rilievo del dato economico rispetto a quello del servizio prestato; la complessiva attività del broker è connotata pure da profili di intellettualità, richiedendosi, in chi la esercita, specifiche ed approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto delle assicurazioni, ma l'esercizio di attività intellettuale è compatibile con quello di attività commerciale, solo che l'elemento organizzativo riveste carattere funzionale ed esterno, diversamente da quanto avviene nell'esercizio di attività intellettuali, nelle quali l'elemento organizzativo, se sussistente, ha carattere strumentale ed interno; pertanto, il broker di assicurazioni svolge attività mediatizia in forma d'impresa commerciale, che denota connotati intellettuali e, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo all'immobile adibito all'attività, ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento (Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2003, n. 6874).

Le strutture scolastiche

Muovendo dalla natura commerciale dell'attività scolastica esercitata ai fini di lucro, i giudici di legittimità riconoscono, da tempo, la spettanza dell'indennità alla scuola privata che fornisca il servizio in forma imprenditoriale (v., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2009, n. 23557; Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1995, n. 6019; Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 1994, n. 10453; Cass. civ., sez. III, 9 maggio 1994, n. 4487; Cass. civ., sez. III, 22 luglio 1987, n. 6420; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 1985, n. 4449).

Riguardo a tale forma imprenditoriale dell'attività svolta, va sottolineato che l'insegnamento e l'istruzione offerti al pubblico in tanto possono considerarsi esercitati con tale modalità, così da costituire titolo per la percezione dell'indennità di avviamento, in quanto, oltre ad essere intesi alla realizzazione di un lucro, costituiscano il risultato di una vera e propria organizzazione aziendale, e cioè di un complesso strumentale di fattori materiali e personali che fungano da supporto indispensabile e non secondario del servizio di istruzione offerto al pubblico (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2086: nella specie, l'immobile locato era adibito a scuola di danza).

Ne discende la necessità di determinare, caso per caso, se, accanto allo scopo di lucro, sussista la struttura dell'impresa: concorrendo le due condizioni, potrà accordarsi al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento.

In questi sensi, si è nettamente posta la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale, non spettando, a norma degli artt. 35 e 42 della l. n. 392/1978, per i contratti di locazione di immobili nei quali venga esercitata un'attività scolastica o un'attività professionale, in caso di cessazione del rapporto, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il diritto a tale prestazione, di norma, non sussiste in relazione allo svolgimento di attività di insegnamento che, di per sé, non dà luogo ad un'impresa, ma è valida l'opposta conclusione, ove sia accertato, nel caso concreto, che l'attività scolastica sia esercitata a fini di lucro e con struttura imprenditoriale (Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1996, n. 5089).

Analogamente, ma in termini ancora più incisivi, si è affermato (Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1997, n. 12252) che, affinché l'attività di insegnamento e di istruzione possa considerarsi esercitata in forma d'impresa, sì da costituire titolo per la percezione dell'indennità di avviamento, non è sufficiente che sia intesa al conseguimento di un lucro, ma è, altresì, necessario che costituisca il risultato di un'organizzazione aziendale, e cioè di un complesso strumentale di fattori materiali e personali, che fungano da supporto indispensabile e non secondario del servizio di istruzione offerto al pubblico.

In quest'ottica, quella dell'autoscuola è stata considerata come attività aziendale: il principio, affermatosi nella vigenza della l. 27 gennaio 1963, n. 19 (Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1981, n. 5983) è stato ribadito anche in seguito; invero, l'attività didattica impartita nell'autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla somministrazione di taluni servizi ed all'espletamento di varie incombenze - quali la richiesta del c.d. foglio rosa per il discente, l'organizzazione delle visite mediche, il noleggio di veicoli specificamente attrezzati, l'organizzazione per l'espletamento degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio dell'autorizzazione finale - che, di per sé, integrano un'attività aziendale, conseguendone che l'autoscuola costituisce un'azienda commerciale agli effetti dell'applicabilità dell'art. 34 della l. n. 392/1978 per l'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, nel caso di cessazione del rapporto di locazione relativo all'immobile ove essa avvenga (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1994, n. 3974).

Rilievi del tutto analoghi a quelli svolti con riferimento all'attività di insegnamento sono stati utilizzati per dar ragione della spettanza dell'indennità nel caso di conduzione di palestra: infatti, si è spiegato (Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19309; Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2003, n. 4690) che l'attività di palestra esercitata ai fini di lucro e con gestione a struttura imprenditoriale costituisca attività protetta dalla disciplina di cui agli artt. 34 e 35 della l. n. 392/1978; in particolare, l'attività di palestra, con pagamento da parte degli iscritti di quote mensili a titolo di corrispettivo del servizio reso a loro favore, integra attività commerciale, rientrante nella previsione dell'art. 27 della citata legge; al conduttore dell'immobile adibito alla suddetta attività spetta, pertanto, alla cessazione del rapporto di locazione, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'attività in questione sia gestita nella forma dell'associazione - nella specie, aperta alla generalità del pubblico dei potenziali utenti - in quanto, nell'àmbito di tale struttura, il versamento della quota mensile costituisce soltanto una modalità di pagamento dei servizi offerti dalla palestra, e non già uno strumento di selezione volto a riservare i predetti servizi ad un limitato e scelto numero di utenti.

Alle medesime conclusioni in ordine alla spettanza dell'indennità de qua conduce l'esame dell'attività di palestra specializzata in ginnastica terapeutica, esercitata con fini di lucro e con prevalenza, sulla capacità professionale delle persone impegnate, dell'organizzazione aziendale (Pret. Milano 2 maggio 1996).

Il settore sanitario

Con riferimento alle attività inerenti al settore sanitario, in fattispecie relativa al recupero di persone con disabilità, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1992, n. 8291) ha ritenuto che, ove l'immobile locato sia destinato ad attività organizzata (nella specie, in forma societaria), la qualificazione dell'attività stessa come non meramente professionale, ma commerciale esige il riscontro di un'organizzazione d'impresa che non si esaurisca in sostrato strumentale delle prestazioni personali e, correlativamente, il riscontro di un'esorbitanza di tali prestazioni dall'opera intellettuale in senso stretto, per trasmodare il coordinamento dei fattori produttivi indirizzato all'offerta di un servizio autonomamente rilevante.

Nel medesimo senso, secondo cui la prevalenza del profilo imprenditoriale debba ricavarsi dal fatto che l'attività di coordinamento dei fattori di produzione sopravanzi la prestazione d'opera intellettuale, si è espressa un'altra pronuncia della magistratura di vertice (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 1999, n. 12623), la quale ha escluso che avesse diritto alla prelazione ex art. 38 della l. n. 392/1978 il titolare di un laboratorio di diagnostica ed analisi cliniche, coadiuvato da altri professionisti.

Anche nel caso di attività consistente nella gestione di una casa di cura per anziani, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la sussistenza del diritto all'indennità de qua postula la prevalenza di un'attività organizzativa di natura strettamente imprenditoriale commerciale; qualora, invece, prevalga un'opera definibile come “professionale”, per la qualità e la quantità del personale impiegato nonché per il tipo delle prestazioni eseguite, deve escludersi la configurabilità del diritto all'indennità in questione (Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2001, n. 4505).

In argomento, si è chiarito che, al fine di stabilire se l'attività svolta nell'immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale - e, di conseguenza, se allo scioglimento del contratto spetti o no al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento - occorre avere riguardo non alla qualifica (professionale o meno) delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza, nell'ambito delle attività ivi esercitate, dell'elemento imprenditoriale o di quello professionale: in applicazione di tale principio, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2012, n. 8558) aveva cassato la sentenza di merito, la quale aveva qualificato come “professionale” l'attività svolta in una casa di cura privata, in base all'assunto che essa non potesse essere svolta se non con l'ausilio di personale medico.

In ordine all'ipotesi di società di capitali che utilizzava l'immobile locato come poliambulatorio medico, in un'occasione è stata riconosciuta l'esistenza di una vera e propria “spersonalizzazione” della prestazione sanitaria, che veniva, quindi, a perdere i connotati propri dell'attività professionale, per assumere quella caratterizzazione imprenditoriale da cui discende il diritto all'indennità (Pret. Bologna 30 ottobre 1998).

Si è, poi, precisato che l'indennità di avviamento non spetta all'odontotecnico: questi, infatti, essendo abilitato solo alla costruzione di apparecchi di protesi dentarie su impronte fornite dai medici chirurghi e dai professionisti abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, con indicazione del tipo di protesi richiesta, senza possibilità di eseguire, anche in presenza del medico, manovre cruente o incruente nella bocca del paziente, può avere contatto solo con i sanitari abilitati all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato il controllo della rispondenza della protesi alle esigenze del paziente e l'inserimento della stessa nella bocca di quest'ultimo (art. 11 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334), e non può, quindi, legalmente esercitare la sua attività a diretto contatto con i fruitori ultimi del prodotto, come invece, gli ottici (art. 12 r.d. n. 1334/1928), i quali possono confezionare, apprestare e vendere occhiali e lenti direttamente al pubblico, su prescrizione medica o, addirittura, senza prescrizione ove si tratti di occhiali protettivi o correttivi di difetti semplici di miopia o presbiopia; d'altro canto, è del tutto irrilevante che, di fatto, l'odontotecnico provveda direttamente alla riparazione di protesi, con verosimile manovra nella bocca dei pazienti, atteso che una siffatta situazione di illegalità non può essere posta a base del diritto all'indennità di avviamento commerciale (così Cass. civ., sez. III, 12 agosto 1995, n. 8847).

Per quanto concerne il massaggiatore, la tesi dell'esclusione del diritto all'indennità (sostenuta da Trib. Brescia 16 ottobre 1989) si è basata, invece, sulla natura professionale dell'attività svolta da questo operatore economico (trattasi, infatti, di professione sanitaria ausiliaria come qualificata dall'art. 1 della l. 19 maggio 1971, n. 403); di contro, non ha carattere professionale, e può beneficiare, quindi, del diritto all'indennità, l'attività svolta dall'estetista, la quale, secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 1997, n. 2421), ha piuttosto natura imprenditoriale artigiana.

Le attività artigianali

Altra attività artigianale cui compete l'indennità è quella del sarto: il problema che si è posto, con riferimento a questa figura, è quello della limitata estensione della clientela, stante che una sartoria artigiana ben può avere, e anzi normalmente ha, un afflusso di clientela minore rispetto a quella di una rivendita al minuto di capi di abbigliamento, tuttavia, la Corte regolatrice (Cass. civ., sez. III, 29 luglio 1995, n. 8340; Cass. civ., sez. III, 10 agosto 1993, n. 8585) ha ritenuto non rilevante una tale evenienza.

Ovviamente, clientela ristretta non equivale a clientela contattata attraverso un'attività occasionale; così, nel ribadire che il contatto diretto con il pubblico debba avere il carattere dell'abitualità, della stabilità e della continuità, si è escluso che costituisse attività protetta quella di chi, dopo aver esercitato per un certo periodo l'attività di sarto in modo professionale e continuativo, era stato assunto come bidello in una scuola pubblica, si era cancellato dalla camera di commercio e dal registro I.v.a. ed aveva proseguito l'attività artigianale durante il tempo libero ed al solo scopo di integrare lo stipendio statale (fattispecie esaminata da Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1989, n. 2982).

In argomento, si è riconosciuto (Trib. Milano 27 maggio 1991) sussistente il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento nella vendita, anche limitata, di capi di pellicceria ad un pubblico indistinto e fruitore finale del prodotto; in particolare, secondo una pronuncia di merito (Pret. Firenze 3 aprile 1997): a) l'attività di artigiano pellicciaio non comporta un consistente afflusso di clientela come quella propria della maggior parte degli esercizi commerciali o artigianali; b) tale circostanza, però, non esclude che il contatto con la clientela abbia una sua continuità e abitualità, nonché consistenza; c) la circostanza che la clientela sia in qualche modo selezionata dalla particolarità del prodotto offerto non esclude affatto che essa sia originariamente indifferenziata; d) la mancanza di insegne, vetrine o simili nel luogo in cui viene svolta l'attività non è assunta dalla legge come fattore di esclusione del diritto alla percezione dell'indennità di avviamento.

I giudici di Piazza Cavour (Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1991, n. 12592) hanno ritenuto che, al conduttore che si serva dell'immobile in locazione per l'esercizio di un'attività artistico-artigianale - nella specie, vendita dei propri disegni ornamentali per tessuti - non spetti il diritto di prelazione e riscatto (ed implicitamente l'indennità per la perdita dell'avviamento), ove la sua clientela non sia costituita dal pubblico indifferenziato di consumatori, ma da una ristretta e particolare categoria (fabbricanti dei tessuti), la cui scelta resti orientata dalle qualità personali del conduttore e non dall'ubicazione dell'immobile nel quale questo esercita la vendita del suo prodotto.

La giurisprudenza di merito ha, infine, negato il diritto all'indennità nel caso di immobile adibito studio di pittore: si è, infatti, ritenuto che l'attività dell'artista non rientri tra quelle di cui all'art. 34 della l. n. 392/1978, onde la frequentazione dei locali da parte dei potenziali acquirenti delle opere non assume alcun rilievo, stante la radicale inapplicabilità della disciplina alla fattispecie (Pret. Firenze 27 ottobre 1988); all'opposto, si è qualificata attività commerciale, comportante contatti diretti con il pubblico, quella di gestione della galleria d'arte (Pret. Roma 13 novembre 1990).

In conclusione

Per completezza, meritano un accenno le altre attività imprenditoriali protette, pur non rientranti nelle grandi classificazioni di cui sopra, di cui si è, comunque, occupata la giurisprudenza esaminando la variegata statistica.

Riguardo alla figura dello spedizioniere internazionale, si è ritenuto che, ai fini dell'applicazione della disciplina normativa relativa all'indennità di avviamento stabilita negli artt. 34 e 35 della l. n. 392/1978, deve essere qualificata (ad avviso Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5510) attività non professionale ma imprenditoriale a carattere commerciale quella dell'intermediazione tra cliente e vettore al fine di concludere un contratto di trasporto, svolta dallo spedizioniere internazionale, in quanto caratterizzata dall'espletamento di un'attività economica organizzata destinata allo scambio di servizi, non assumendo rilievo, al fine di escludere tale caratteristica e, conseguentemente, il diritto all'indennità di avviamento, l'eventuale compimento di operazioni accessorie.

Si è ritenuta, altresì, attività di intermediazione nella circolazione dei beni comportante contatti diretti con il pubblico di utenti e consumatori quella svolta dall'istituto per le vendite giudiziarie, il quale, quindi, nel caso di cessazione del rapporto di locazione, ha diritto all'indennità di avviamento (Trib. Salerno 7 maggio 1992; contra, Pret. Taranto 20 dicembre 1983).

Tra le attività protette sono state, altresì, incluse quelle di interesse turistico: si è, però, giustamente negato che l'indennità spettasse a un club nautico senza scopo di lucro e privo della possibilità di avere contatti con il pubblico (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1990, n. 162), mentre responso positivo ha avuto, all'opposto, il quesito circa la sussistenza del diritto in ipotesi di attività di gestione di un campeggio (Pret. Sala Consilina 28 maggio 1992).

Più in generale, l'esercizio di un impianto sportivo - nella specie, dotato di attrezzature mobili ed immobili - ove sia compiuto per fine di lucro e nell'ambito di un'attività organizzata ai fini della produzione di un servizio, rientra nelle attività industriali o, in senso lato, commerciali, considerate dall'art. 27 della l. n. 392/1978 e non tra le attività ricreative di cui al successivo art. 42 (Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1993, n. 4113).

Si è anche affermato (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1992, n. 7409) che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale compete anche per la cessazione delle locazioni di immobili adibiti per l'attività di un circolo culturale o ricreativo, ove risulti che questo sia gestito da una società all'uopo costituita da soggetti diversi dai soci del circolo, realizzandosi, con la riscossione delle quote di associazione al circolo stesso, il ricavo dell'attività di gestione, costituente scopo della società (società di cui il socio è solo un cliente, con il quale essa ha diretto contatto nei locali del club).

La natura non commerciale dell'attività propria del gestore della ricevitoria del lotto ha portato la giurisprudenza di merito ad escludere che a tale soggetto spetti l'indennità di avviamento (Pret. Milano 15 ottobre 1987); si è statuito, al riguardo, che l'attività in questione rientra tra quelle “ricreative” regolamentate dall'art. 42 della l. n. 392/1978 (Pret. Monza 19 dicembre 1983).

Riferimenti

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De Tilla, Sull'indennità di avviamento dovuta allo spedizioniere, in Immob. & diritto, 2009, fasc. 10, 45;

De Tilla, Spetta l'avviamento alla palestra che ha una struttura imprenditoriale, in Immob. & diritto, 2006, fasc. 6, 73;

Rocchio, L'impresa commerciale del broker, in Corr. giur., 2003, 1304;

De Tilla, Casa di cura ed avviamento commerciale, in Riv. giur. edil., 2001, I, 1091;

Guida, L'indennità di avviamento per le imprese artigiane, in Rass. loc. e cond., 1997, 492;

Guida, L'avviamento commerciale per una società di intermediazione immobiliare: l'onere di provare i contatti diretti con il pubblico, in Rass. loc. e cond., 1998, 212;

Izzo, Indennità di avviamento e attività di estetista: un'occasione per la differenziazione dell'attività imprenditoriale da quella professionale, in Giust. civ., 1997, I, 1822;

Spagnuolo, Anche le attività scolastiche possono essere tutelate con l'indennità di avviamento, in Rass. loc. e cond., 1997, 333;

Carrato, Spetta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale per l'attività di autoscuola, in Rass. loc. e cond., 1996, 80;

Carrato, Brevi osservazioni in tema di indennità di avviamento riferita alla locazione per attività di campeggio, in Rass. loc. e cond., 1995, 386;

Scarpa, Attività di assicurazione, società collegate e diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in Rass. loc. e cond., 1994, 639;

Trifone, Avviamento commerciale e locali degli istituti vendite giudiziarie, in Rass. equo canone, 1991, 63;

De Tilla, L'avviamento commerciale, le professioni sanitarie ed altre esclusioni in tema di lavoro autonomo ed artigianale, in Giur. merito, 1991, 22;

De Tilla, Diritto all'indennità di avviamento commerciale in relazione all'attività di assicurazione, in Giust. civ., 1989, I, 2756;

Manera, Se l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spetti o meno all'impresa assicuratrice, in Nuovo dir., 1987, 543;

Venturini, Indennità di avviamento ed impresa di assicurazione, in Giur. it., 1987, I, 1, 103;

Tricoli, Indennità di avviamento e attività assicurativa, in Assicurazioni, 1986, II, 2, 99;

Camerieri, Qualificazione giuridica del mediatore professionale e diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, in Giur. it., 1985, I, 1, 1132;

Coppolino, Assicurazioni e indennità per la perdita dell'avviamento, in Arch. loc. e cond., 1983, 163.

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