Dichiarazione omessa: gli oneri dedotti e documentati devono essere comunque considerati

La Redazione
23 Maggio 2024

Una contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'omissione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2015. La ricorrente precisava di aver presentato istanza di autotutela nel 2021 al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento dal momento che aveva presentato la dichiarazione e versato la relativa imposta nel dicembre 2020. Inoltre, l'Ufficio aveva determinato il reddito senza tenere conto degli oneri previdenziali indicati nella dichiarazione tardiva/omessa, pertanto la contribuente chiedeva il rimborso degli importi a credito scaturiti da oneri di previdenza complementare, deducibili dal reddito complessivo. L'Agenzia delle Entrate aveva difeso la propria posizione ritenendo che era da considerarsi precluso, e quindi inefficace, il ravvedimento operoso posto in essere dalla ricorrente in quanto detto istituto è applicabile solo per la regolarizzazione degli errori c.d. "dichiarativi" e non per beneficiare della riduzione delle sanzioni relative a somme dovute sulla base di una dichiarazione omessa. Entrambe le Corti Tributarie, di primo e secondo grado, hanno deciso per l'accoglimento delle ragioni del contribuente.

Anche laddove sia indubbio che la dichiarazione dei redditi sia da considerarsi omessa, perché presentato con un ritardo superiore a novanta giorni, l’Ufficio, nel determinare il reddito complessivo del contribuente con la conseguente applicazione dell’imposta e delle sanzioni dovute, deve comunque tenere conto delle spese deducibili dallo stesso indicate e documentate.

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