Illegittima inattività e sospensione in CIGS: spetta il risarcimento per il danno alla professionalità del lavoratore?

Teresa Zappia
22 Maggio 2024

In caso di illegittima sospensione per CIGS il danno alla professionalità deve essere tenuto distinto da quello, di natura strettamente patrimoniale, derivante dalla mancata percezione della retribuzione.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato posto in inattività forzata nell'ambito di un illegittimo ricorso alla CIGS, ha diritto al risarcimento del danno alla propria professionalità o il danno è rappresentato solo dalla differenza tra la retribuzione piena e l'integrazione salariale ricevuta durante il periodo di sospensione?

Il mancato esercizio della prestazione lavorativa per sospensione della stessa può determinare una lesione della professionalità del lavoratore dal momento che l'inattività a lungo protratta nel tempo cagiona il depauperamento del patrimonio professionale e, conseguentemente, la sua ricollocabilità sul mercato del lavoro.

Il pregiudizio arrecato al dipendente non è diverso se l'inattività derivi dalla violazione dell'art. 2103 c.c. o dall'illegittimo ricorso alla CIGS. La responsabilità del datore, il quale lasci inattivo il lavoratore in violazioni di disposizioni di legge o contrattuali (relative alla sospensione per cassa integrazione o alla normativa in tema di corretta assegnazione delle mansioni) risulta in ogni caso discendente dalla violazione di obblighi aventi fonte nella legge e integranti il contratto di lavoro e, dunque, configura sempre una forma di responsabilità di natura contrattuale.

Il danno alla professionalità deve essere tenuto distinto da quello, di natura strettamente patrimoniale, derivante dalla mancata percezione della retribuzione per l'illegittima collocazione in CIGS, non incidendo su tale distinzione la circostanza che nella liquidazione del primo si prenda a riferimento una quota della retribuzione.

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