Il rilancio del mercato di capitali italiano
22 Maggio 2024
Introduzione: il Legislatore risponde al Mercato In data 27 febbraio 2024 il Parlamento italiano ha approvato il Disegno di Legge S.674-B – altresì conosciuto come “DDL Capitali”, - recante importanti misure a sostegno dello sviluppo e della competitività del mercato dei capitali italiano, in ossequio al percorso delineato dal Rapporto OCSE 2020 “Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers”, commissionato dal Libro Verde del MEF su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”. La semplificazione e la razionalizzazione della normativa di settore sono state oggetto di lungo dibattito, in special modo nell'ultimo quinquennio profondamente segnato dagli effetti della pandemia da Coronavirus e del conflitto russo-ucraino, in seguito ai quali l'urgenza di consentire agli operatori economici del mercato italiano di approvvigionarsi delle risorse necessarie alla propria crescita e strutturazione è divenuta sempre più impellente. Come ha difatti avuto modo di sottolineare la stessa Confindustria in occasione della comunicazione resa alla Commissione Finanze del Senato della Repubblica Italiana lo scorso giugno 2023, “L'attuale scenario, caratterizzato dal ripido incremento dei tassi di interesse e dall'impennata del costo del credito, accentua le tensioni finanziarie delle imprese, mettendo in evidenza la necessità di favorirne il riequilibrio della struttura finanziaria, anche attraverso il loro accesso a capitali pazienti”, risultando quindi di assoluta necessità proporre agli imprenditori soluzione soluzioni alternative rispetto al ricorso all'indebitamento bancario ai fini del reperimento dei capitali da utilizzare per le proprie attività economiche. Per tali ragioni, i cambiamenti di settore importati nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge Capitali – inter alia, nell'ambito della corporate governance delle società quotate, dell'ampliamento della categoria delle piccole e medie imprese, nonché delle precedenti disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato – risultano essere di grande rilevanza, essendo pertanto necessario, come sottolineato dalla stessa Consob nella propria Memoria Tecnica inoltrata alla Commissione Finanze del Senato lo scorso 16 novembre 2023, che “nel definire gli interventi legislativi da attuare, è importante mantenere la più stretta coerenza con gli obiettivi che questo progetto di riforma si prefigge e che sono stati cristallizzati anche nei principi e nei criteri direttivi della delega contenuta nell'art. 19 del DDL Capitali”. Le innovazioni della Legge Capitali L'opera di ammodernamento del sistema giuridico vigente apportato dalla Legge Capitali, come a breve si avrà modo di evidenziare, ha interessato nel suo complesso pressocché tutto il quadro normativo vigente, avendo perseguito le seguenti finalità:
In merito al punto 1), coerentemente a quanto già fatto da altri Stati appartenenti all'Unione Europea, al fin di rendere maggiormente appetibili le aziende nazionali per i grandi investitori esteri, il Legislatore ha effettuato alcune scelte da tempo richieste dalle grandi associazioni di categoria degli imprenditori nazionali, tra le quali in particolare si segnalano quelle di cui in seguito. Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate Mediante l'introduzione dell'art. 2 della Legge Capitali, il Legislatore ha innalzato la soglia di capitalizzazione per il rientro nel novero di “PMI” da cinquecento milioni di euro a un miliardo di euro, permettendo a numerosi operatori attivi sul mercato di beneficiare dei vantaggi correlati allo status di PMI innovativa, trai quali si ricordano:
Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo Mediante l'abrogazione dell'art. 114 del TUF, non risulta più sussistente l'obbligo gravanti sui soggetti che detengono azioni in un emittente quotato nella misura di almeno il 10% del capitale sociale di quest'ultimo – nonché su ogni altro soggetto controllante tale emittente – di comunicare alla Consob le operazioni effettuate (anche per interposta persona), restando in ogni caso dovute le comunicazioni richieste dalla Consob ai sensi dell'art. 120 del TUF, per le quali è stato previsto l'innalzamento della soglia minima ai fini della comunicazione dal 3% al 5%. Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato Tale è stato forse uno degli ambiti per i quali sia gli operatori economici del settore, sia gli appartenenti alla dottrina odierna, hanno maggiormente desiderato un intervento di riforma da parte del Legislatore. Per quanto concerne le disposizioni in materia di voto plurimo, l'art. 13 della Legge Capitali ha modificato l'art. 2351, comma 4 c.c., portando da tre a dieci il numero di azioni da assegnare ad ogni azioni identificata “a voto plurimo”, comportando tale innovazione non solo un allineamento all'adozione di norme comuni da parte degli Stati UE richiesta dalla Commissione Europea, ma anche una maggior appetibilità delle società di minori dimensioni quotate su mercati regolamentati per gli investitori esteri. In ogni caso, tale innovazione riguarda unicamente le società che ancora non hanno proceduto alla quotazione su un mercato regolamentato, a norma dell'art. 127-sexies del TUF, motivo per il quale risulta essere auspicata un'ulteriore innovazione legislativa riguardante una deroga a tale ulteriore barriera normativa. Per quanto invece concerne l'adozione del voto maggiorato, l'art. 127-quinquies del TUF è stato integrato dalla previsione di concedere agli emittenti di disporre – a patto che viga all'interno dei propri statuti sociali un'apposita clausola che lo consenta – in ordine all'attribuzione di un voto aggiuntivo per ciascuna azione che è stata di titolarità del medesimo azionista per un periodo continuativo e non inferiore ad un anno, fino a un massimo di dieci voti complessivi per azione. Svolgimento delle assemblee dei soci per il tramite del “Rappresentante Designato” ex art. 135-undecies, comma 1 del TUF Il nuovo art. 135-undecies del TUF prevede che, qualora lo statuto disponga in tal senso, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione possano aver luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Al rappresentante designato ai sensi di tale nuova disposizione possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF. Tale innovazione rappresenta l'ufficiale presa d'atto del legislatore – in seguito alla pandemia da Coronavirus che ha reso necessario il ricorso a mezzi di tele-videoconferenza al fin di condurre le riunioni degli organi sociali – della non necessarietà della presenza fisica degli interessati ai fini della validità della presenza alla riunione nonché del diritto di voto ivi espresso. Presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente Il C.d.A. uscente può presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché la stessa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo e la delibera di presentazione di una lista sia assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri del C.d.A. uscente. Inoltre, la Legge Capitali ha interamente disciplinato la proporzione del numero dei consiglieri eletti ai risultati della lista presentata dal C.d.A. uscente come segue:
Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico Le modifiche sono state introdotte al fine di riformare la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, prevedendo la soppressione di diversi obblighi che, ad oggi, accomunano le società emittenti strumenti finanziari diffusi alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; pertanto, viene previsto che per le società emittenti strumenti finanziari diffusi sono idonei i presidi e le tutele derivanti dalla quotazione su un MTF. Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione La Legge Capitali ha comportato l'abrogazione dell'art. 66-bis, comma 2, lett. a) e c) del TUF, in base ai quali la Consob elaborava i criteri di trasparenza e di adeguatezza della struttura interna organizzativa e del sistema di controllo che le società controllate – costituite e regolate in base a leggi di Stati diversi da quello italiano – devono rispettare affinché le azioni della controllante possano essere quotate in un mercato azionario regolamentato italiano, nonché i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione. Semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF Eterogestite L'art. 16 della Legge Capitali ha apportato un'innovazione da tempo auspicata dagli operatori economici attivi nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, ossia della differenziazione del regime giuridico alle quali sono sottoposte le Sicav e le Sicaf “Autogestite”, ossia che gestiscono direttamente il proprio patrimonio sociale, e le Sicav e le Sicaf “Eterogestite”, le quali affidano la gestione del proprio patrimonio ad un intermediario abilitato. Per lungo tempo infatti, le Sicav e le Sicaf eterogestite sono state accomunate alle Sicav e Sicaf Autogestite, rendendo particolarmente oneroso per le prime esser sottoposte ad un regime di trasparenza e vigilanza richiedente obblighi sproporzionati, considerandoli alla pari di società di gestione del risparmio, rispetto alle attività effettivamente condotte. Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese che assumono la forma di s.r.l. Le modifiche apportate attengono alla possibilità (i) di prevedere l'emissione in forma scritturale delle quote standardizzate di PMI-s.r.l., mediante l'accesso su base volontaria al regime di dematerializzazione previsto dall'art. 83 del TUF, (ii) l'estensione del regime di gestione accentrata di tali quote standardizzate e nell'obbligatorietà di tenuta del libro soci per le società che si avvalgono di tale regime di circolazione la modifica di cui al punto evidenzia il rapporto alternativo sussistente tra il regime di circolazione descritto e gli altri regimi previsti all'art. 100-ter del TUF. Rilievi di sintesi La Legge Capitali risulta essere sicuramente uno degli interventi innovativi di maggior spessore del ventunesimo secolo, essendo di certo in astratto idonea ad innovare una serie di settori in grado di rilanciare la competitività del mercato italiano e la crescita dei propri operatori economici; tuttavia, il Legislatore ha fatto solo un “primo passo” verso il proprio obiettivo di riformulazione del sistema del mercato dei capitali, restando invece in mano al Governo Italiano – munito di apposita legge delega per il periodo di un anno ai fini della riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e delle disposizioni in materia di società di capitali applicabile agli operatori economici di settore. Sulle disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato: Sottoriva-Marchesani, L’applicazione della Legge Capitali: il potenziamento del voto maggiorato Sulla presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente: Costanzi, Nomina dell’organo amministrativo nelle società quotate e lista di candidati presentata dal c.d.a. uscente: profili interpretativi e operativi alla luce della Legge Capitali |