Il nuovo procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., in virtù dell'ampliamento dell'ambito applicativo rispetto a quello proprio dell'ormai abrogato rito sommario, costituisce uno strumento processuale pienamente alternativo al rito ordinario, come comprova la sua collocazione sistematica (essendo regolamentato nel Libro II, Titolo I [“Del procedimento davanti al Tribunale”], Capo III-quater [artt. da 281-decies a 281-terdecies c.p.c.] e non nel Libro IV ove era invece collocato l'abrogato procedimento sommario) ed il suo nome (non più rito sommario di cognizione, bensì rito semplificato di cognizione).
Dunque, la denominazione e la sedes materiae inducono ad affermare senza alcun dubbio che si tratta di un procedimento a cognizione piena, destinato cioè alla formazione del giudicato, deformalizzato solo per quanto riguarda l'istruttoria e l'iter procedimentale.
Il procedimento di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., sebbene sostituisca quello sommario di cognizione, ne mantiene, però, oltre a taluni elementi strutturali, le principali caratteristiche di concentrazioni e snellezza, in quanto compatibili con la sua natura di giudizio a cognizione piena.
Come nel vecchio rito (art. 702-bis, comma 1, c.p.c.), la domanda introduttiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 281-undecies c.p.c., continua a proporsi con ricorso il quale deve contenere, alla luce dell'espresso riferimento normativo, le indicazioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e l'avvertimento di cui al n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., così come novellato dal d.lgs. n. 149/2022.
Vi è allora da chiedersi se anche per il nuovo procedimento semplificato di cognizione possa ripetersi il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ. n. 5517/2017) in ordine all'ormai abrogato procedimento ex artt. 702-bis ss. c.p.c. secondo cui «Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'editio actionis che alla vocatio in ius, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione». Se ciò fosse possibile, a fronte della parziale indicazione di solo alcuni degli elementi di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., spetterebbe al giudice dichiarare la nullità dell'atto di citazione e procedere all'ordine di rinnovazione dell'atto.
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