I reati fallimentari dei soci illimitatamente responsabili

22 Maggio 2024

In base all’art. 222 l. fall., nonché all’art. 328 c.c.i.i., possono rispondere dei reati fallimentari i soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e gli accomandatari di s.a.s. Non ne rispondono, invece, i soci accomandatari di s.a.p.a. per il divieto di analogia in malam partem previsto dall’ordinamento penale.

I soci illimitatamente responsabili rispondono dei reati fallimentari?

L'art. 222 l. fall. prevede che nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del Capo II della stessa legge (“Reati commessi da persone diverse dal fallito”) si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili. Tale norma è stata confermata dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 328 c.c.i.i.), con la modifica terminologica del termine fallimento in liquidazione giudiziale. Dunque, rispondono dei reati fallimentari i soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice che falliscono per estensione a seguito del fallimento della società. La Corte di cassazione ha chiarito, per esempio, che ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale, è necessario che il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 147 l. fall. (Cass. pen., sez. V, 31 marzo 2016, n. 13091). È da ritenersi responsabile penalmente pure il socio accomandante di una s.a.s. che diventa illimitatamente responsabile per essersi “di fatto” ingerito nella gestione della società (Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2016, n. 14531). E rispondono penalmente anche i soci di una società irregolare o di fatto (Trib. Spoleto 12 maggio 1987) e i soci occulti di società occulta (Trib. Varese 3 giugno 1987). Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della responsabilità del socio occulto per il reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 222 l. fall., è necessario che sia stato dichiarato il fallimento anche della società occulta (Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2016, n. 23044).

Ciò naturalmente perché, affinché il socio illimitatamente responsabile possa rispondere, a norma dell'art. 222 l. fall., dei reati propri del fallito, è necessario che sia stato dichiarato il fallimento della società. Né può, in mancanza di tale presupposto, che costituisce un elemento essenziale della fattispecie delittuosa, configurarsi una responsabilità del socio, in qualità di extraneus, a titolo di concorso nel reato proprio del fallito (Cass. pen., sez. V, 20 marzo 1979, n. 2819). Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito, il tribunale penale è vincolato agli accertamenti compiuti da quello fallimentare riguardo all'individuazione e al conseguente fallimento dei soci illimitatamente responsabili e quindi ai problemi relativi all'estensione del fallimento ai soci occulti, ai soci receduti o esclusi o ai soci che hanno cessato l'esercizio dell'attività commerciale o ai soggetti divenuti soci dopo la trasformazione della società (App. Milano 12 gennaio 2010, n. 52).

È invece da ritenere che non rispondano dei reati fallimentari i soci accomandatari delle società in accomandita per azioni. Ciò perché la legge non li cita espressamente e l'ordinamento penale italiano non prevede la c.d. analogia in malam partem, cioè a sfavore del reo. Tale preclusione nasce dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale prevede che le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; dall'art. 1 del codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite; e dall'art. 199 c.p., secondo cui nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti. Ed è perfettamente in linea con il principio di legalità di cui all'art. 25 comma 2, Cost., secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Per di più, come chiarito da autorevole dottrina, l'ordinamento penale vieta un'interpretazione estensiva in senso negativo di una norma (F. Antolisei).

In conclusione, in base all'art. 222 l. fall. e all'art. 328 c.c.i.i., II rispondono dei reati fallimentari i soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e i soci accomandatari di s.a.s. che falliscono per estensione a seguito del fallimento della società. Ad essi vanno aggiunti i soci accomandanti di s.a.s. che diventano illimitatamente responsabili per essersi ingeriti di fatto nella gestione della società, i soci di società irregolari o di fatto, i soci occulti e i soci di società occulta. Non rispondono, invece, dei reati fallimentari i soci accomandatari di s.a.p.a., posto che la legge non li cita espressamente tra i soggetti penalmente responsabili e tenuto conto che nell'ordinamento penale italiano vige il divieto di analogia in malam partem.

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