Correttivo alla riforma del processo civile, parere favorevole della Commissione Giustizia

La Redazione
22 Maggio 2024

Il 21 maggio 2024, la Commissione Giustizia del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022, ha espresso parere favorevole con osservazioni. In allegato il testo del parere.

Il parere approvato dalla Commissione Giustizia ha evidenziato una serie di criticità che dovranno essere risolte dal Ministero della Giustizia nella versione finale del provvedimento che arriverà in Consiglio dei Ministri.

In particolare:

sulle disposizioni relative al Libro I del codice, ed in particolare sulla competenza:

- con riferimento all'art. 47 del codice di procedura civile in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l'informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato;

- con riferimento all'art. 96 del codice di procedura civile, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;

sulle disposizioni relative al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria:

- con riferimento alle modifiche dell'art. 171-bis del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione ex articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'art. 171-bis e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'art. 171-ter n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;

sulle disposizioni relative al rito semplificato di cognizione:

- con riferimento all'art. 281-undecies del codice di procedura civile, valuti il Governo l'eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;

sulle disposizioni in materia di impugnazioni:

- con riferimento all'art. 380-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta «applica il terzo e il quarto comma dell'art. 96 del codice di procedura civile»: si invita il Governo a valutare, come sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;

- con riferimento all'articolo 391-quater del codice di procedura civile, in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;

sulle disposizioni relative alla digitalizzazione del processo:

- con riferimento agli artt. 122 e 123 del codice di procedura penale, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale»;

- con riferimento agli artt. 410 e 412-ter del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale;

sulle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 6, al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie:

- in relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) all'art. 473-bis del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché valuti di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;

- ad esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I, valuti il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una discovery completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale discovery;

- in relazione all'art. 473-bis.12 del codice di procedura civile, valuti il Governo, in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23 lettera f) della legge n. 206/2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica «il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni» che l'obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi 3 anni, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;

- in relazione all'art. 473-bis.14 del codice di procedura civile, valuti il Governo di sostituire l'inciso «malato di mente» con «persona con disabilità psichica»;

- in relazione all'art. 473-bis.34 del codice di procedura civile, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione «Corte d'appello più vicina» competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;

- in relazione all'art. 473-bis.38 del codice di procedura civile, valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;

- in relazione all'art. 473-bis.51 del codice di procedura civile, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione ad hoc in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale;

sulle disposizioni relative al processo di esecuzione:

- valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell'art. 543 del codice di procedura civile, preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito.

- per quanto concerne le misure di coercizione indiretta si preveda, all'art. 614-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

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