Lotta all'evasione: sospeso il nuovo Redditometro

La Redazione
23 Maggio 2024

Il Governo sospende il nuovo Redditometro, dopo le polemiche politiche conseguenti alla sua re-introduzione, per mezzo del decreto 7 maggio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A distanza di 48 ore dalla pubblicazione sulla G.U. n. 116 del 20 maggio, si ferma il nuovo redditometro: il Governo, infatti, annuncia di voler sospendere temporaneamente il decreto 7 maggio 2024 del MEF, che introduceva il c.d. "redditometro" come strumento di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, per apportare ulteriori modifiche.

Si ricorda che l'art. 10 del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto dignità), aveva modificato il vecchio redditometro rimandando ad un nuovo decreto la determinazione degli “aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa  e alla propensione al risparmio dei contribuenti”, con la precisazione che questa dovesse avvenire solo dopo la consultazione dell'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

In base al nuovo redditometro (art. 3), il reddito può essere determinato sinteticamente tenendo conto:

  1. dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A, che, dai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, risultano sostenute dal contribuente;
  2. dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dall'indagine annuale dell'ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all'utilizzo di un bene o servizio;
  3. della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. «Soglia di povertà assoluta») per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
  4. della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
  5. della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

Il lungo elenco delle spese menzionate nel decreto è presente nella tabella A allegata, che ricomprende i consumi alimentari, gli acquisti di abbigliamento e calzature, le spese relative a mutui, affitti utenze nonché le spese per trasporti, imbarcazioni e aerei. Le entrate tengono conto anche delle spese effettuate nel tempo libero e degli investimenti mobiliari e immobiliari.

Il d.m. 7 maggio 2024 prevedeva, inoltre, degli strumenti di garanzia per il contribuente sottoposto a controllo, il quale può dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o che comunque non concorrono alla formazione della base imponibile, ovvero che appartengono a soggetti diversi dal contribuente. Può provare, inoltre, il diverso ammontare delle spese e che la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata in anni precedenti.

Dopo la sospensione, non resta che aspettare di conoscere le modifiche che verranno apportate al decreto, questione che verrà trattata, con ogni probabilità, dopo le europee.

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