Limitazioni all’installazione dell’impianto fotovoltaico dei singoli condomini sul lastrico solare
23 Maggio 2024
In argomento, si osserva che l'art. 1122-bis, comma 2, c.c. prevede che è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Il successivo comma 3, invece, prevede che “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”. Ebbene, in relazione al quesito in esame, in caso di modifiche delle parti comuni, preliminarmente occorre informare l'amministratore di condominio. In tema, inoltre, la citata disposizione prevede che “l'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c., adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”. Alla luce delle considerazioni esposte, si osserva che il condomino ha diritto all'installazione sulle parti comuni; l'assemblea, invece, non può negare tale diritto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, trattasi di un diritto “non assoluto”: difatti, l'apposizione di pannelli fotovoltaici sul lastrico o sul tetto se da un lato non impedisce diversi usi agli altri condomini, non reca pregiudizio alla sicurezza dello stabile e non lede il decoro architettonico, configura certamente un miglior godimento della cosa comune come previsto dall'art. 1102 c.c. (Trib. Roma 17 novembre 2015, n. 23206). In tal caso, a fronte della richiesta di un condomino, l'assemblea non può negargli la possibilità di installare, sul tetto comune dell'edificio, i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia ad uso personale, potendo limitarsi a prescrivere, se tale iniziativa comporta la modifica delle parti comuni e con una maggioranza qualificata, adeguate modalità alternative di esecuzione dell'intervento, o ad imporre le opportune cautele a salvaguardia delle stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico (Trib. Milano 7 ottobre 2014, n. 11707). Diversamente, è legittima la delibera del condominio che nega il consenso ad un condomino di installare pannelli fotovoltaici sul lastrico comune quando la realizzazione può limitare o compromettere il diritto dei singoli condomini di far un uso legittimo più intenso della cosa comune e con possibilità di avere effetti pregiudizievoli per l'edificio (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2017, n. 28628). |