Riforma Cartabia: è competente il giudice di pace per le lesioni lievi divenute procedibili a querela

24 Maggio 2024

La questione affrontata dalle Sezioni Unite si concentra sulle (indirette) conseguenze processual-sanzionatorie del mutato regime di procedibilità del reato di lesioni personali per effetto della riforma Cartabia.

Massima

Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi (divenuti) procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore ai venti giorni e fino a quaranta giorni (c.d. lesioni lievi o semplici), fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

Il caso

Il giudice di seconde cure, in data 2 marzo 2023, confermava la sentenza del 4 febbraio 2021 del locale tribunale monocratico emessa a carico di un imputato condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali (costituite, come da certificato medico, da trauma cranico facciale con ferita del cuoio capelluto, frattura parete laterale del seno mascellare sinistro e frattura del quinto dito della mano sinistra) giudicate guaribili in trenta giorni.

Il fatto-reato risaliva al 3 settembre 2016, prima dell'entrata in vigore d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) che – come noto – ha ridisegnato il regime di procedibilità, tra l'altro, del reato di cui all'art. 582 c.p., divenuto di norma a regime procedibile a querela.

L'imputato interponeva ricorso per cassazione denunciando violazione di legge avuto riguardo alla ricostruzione del fatto e, comunque, alla ritenuta attribuibilità dello stesso a suo carico.

Con ord. interl. n. 42568/2023 la sez. V penale della Cassazione, cui era assegnato tabellarmente il ricorso, rimetteva gli atti alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p. rilevando l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione dell'individuazione del giudice competente ratione materiaegiudice di pace o tribunale – in relazione al delitto di lesione personale comportante malattia di durata, come nella specie, superiore ai venti giorni e non eccedente i quaranta, quando il fatto è (divenuto) procedibile a querela ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

La Cassazione, a Sezioni Unite, enunciato il principio di diritto sopra massimato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello affinché valuti, in concreto, se sia più favorevole la disciplina prevista per i reati di competenza del giudice di pace o, invece, la pena irrogata dalla sentenza impugnata, stante la disposta concessione della sospensione condizionale della pena; per il resto, ha dichiarato il ricorso dell'imputato inammissibile.

La questione

La questione affrontata – a risoluzione di contrasto – dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza in epigrafe involge le (indirette) conseguenze processual-sanzionatorie del mutato regime di procedibilità del reato di lesioni personali per effetto della riforma Cartabia che, nell'ottica del decongestionamento “in entrata” del carico giudiziario, ha riscritto tra l'altro l'art. 582 c.p. capovolgendone il previgente rapporto “regola/eccezione” nei seguenti termini:

  • al comma 1, è posta la “regola” della perseguibilità a querela, anche nell'ipotesi di malattia avente durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta (c.d. lesioni lievi);
  • al comma 2, è posta l'“eccezione” della procedibilità d'ufficio per le restanti ipotesi circostanziali di lesioni aggravate ex artt. 583-quater, comma 2, primo periodo c.p. [riferimento inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 31/2024, in luogo dell'art. 61 n. 11-octies], art. 583 c.p. e art. 585 c.p. e del fatto commesso contro persona incapace (per età o per malattia), fatte salve le residue ipotesi circostanziali di cui all'artt. 577, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p. che restano a querela di parte (“eccezione dell'eccezione”).

Il nuovo regime di procedibilità è scattato a partire dalla (definitiva) entrata in vigore della riforma Cartabia, quindi dal 30 dicembre 2022 (art. 99-bis del d.lgs. n. 150/2022, come aggiunto dall'art. 6 del d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 199/2022), ma – essendo più favorevole (art. 2, comma 4, c.p.) – si applica retroattivamente anche ai fatti-reato commessi prima, sia pure con i temperamenti dettati in via transitoria dall'art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022.

Senonché, il legislatore delegato del 2022, pur dando atto – nella relazione illustrativa – dell'indiretto ampliamento della competenza del giudice di pace penale, non è poi specificamente intervenuto (anche) sulla correlata norma processuale che, all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000, determina tutt'ora la cognizione del giudice onorario per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo:

«[…] 582 [c.p.], limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, [c.p.] ovvero contro il convivente, […]».

Si è posta allora la seguente questione interpretativa: in assenza di modifiche espresse all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274/2000 conseguenti alla nuova formulazione dell'art. 582 c.p. permane la competenza del giudice di pace nelle ipotesi di lesioni personali divenute procedibili a querela?

Sulla questione, nella giurisprudenza di vertice, è insorto un contrasto intersezionale dopo che Cass. pen., sez. V, n. 40719/2023 (cfr. A. Natalini, Riforma Cartabia, primi contrasti: è competente il tribunale per le lesioni lievi divenute procedibili a querela, in IUS Penale (ius.giuffrefl.it)) affermando la competenza del tribunale monocratico per le lesioni personali c.d. semplici (malattia di durata superiore a 20 giorni e non eccedente i 40) divenute si è posta – isolatamente ma motivatamente – in consapevole contrasto con l'orientamento di gran lunga maggioritario inaugurato all'indomani del d.lgs. n. 150/2022 dalla “capofila” Cass. pen., sez. V, n. 12517/2023 (v. A. Natalini, Riforma Cartabia: è competente il giudice di pace per le lesioni lievi divenute procedibili a querela, in IUS Penale (ius.giuffrefl.it)), cui sono seguite le conformi Cass. pen., sez. V, n. 41372/202, Cass. pen., sez. V, n. 36812/2023, Cass. pen., sez. F, n. 34896/2023, Cass. pen., sez. V, n. 31720/2023, Cass. pen., sez. V, n. 24807/2023, Cass. pen., sez. V, n. 16537/2023, Cass. pen., sez. V, n. 14943/2023, Cass. pen., sez. V, n. 12517/2023 e Cass. pen., sez. V, n. 10669/2023, tutte nel senso della permanenza della competenza per materia del giudice onorario stante la voluntas legislatoris - come palesata nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 - volta all'“ampliamento della competenza del giudice di pace e non certo di riduzione” (v. per tutte Cass. pen., sez. V, n. 12517/2023).

Le soluzioni giuridiche

Le sezioni Unite della Cassazione con la sentenza in commento avallano l'indirizzo maggioritario statuendo che appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi (già previsti o divenuti) procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore ai venti giorni e fino a quaranta giorni (c.d. lesioni lievi o semplici), fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

La Corte regolatrice, nella sua più autorevole composizione, premessa l'inderogabile necessità di rispettare il criterio letterale di interpretazione dei testi normativi, costituente il “canone fondamentale” cui ci si deve attenere (in termini anche Cass. pen., sez. un., n. 32938/2023) ed “il limite d'ogni altro metodo ermeneutico” (così già Cass. pen., sez. un., n. 11/1999), da ritenersi insuperabile anche qualora si proceda ad un'interpretazione estensiva (art. 12 preleggi; art. 101, comma 2, Cost.), valorizza in motivazione il criterio direttivo dall'art. 15, comma 1, della legge delega n. 468/1999, sulla cui base fu emanato il d.lgs. n. 274/2000, laddove ha predeterminato la devoluzione della competenza al giudice di pace per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

«[…] 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa)».

Per il giudice massimamente nomofilattico, dal dato letterale di questa disposizione sembra ragionevole evincere che la volontà espressa del delegante del 1999 fosse quella di attribuire alla cognizione del magistrato onorario tutti i delitti di lesione personale punibili a querela della persona offesa, poiché nel testo dell'art. 15, comma 1, cit. l'art. 582, comma 2, c.p. risulta richiamato come “sinonimo” dell'espressione delitti di “lesione personale punibile a querela della persona offesa”, e non come elemento di ulteriore delimitazione all'interno di tale categoria di reati: infatti, da un lato, il collegamento dei due sintagmi è effettuato nella legge delega senza congiunzione verbale, ma mediante una parentesi; dall'altro, alla data di entrata in vigore della legge n. 468/1999 le due espressioni avevano identico significato, poiché i delitti di lesione personale punibili a querela di parte erano tutti, esaustivamente, previsti dall'art. 582, comma 2, c.p. (situazione rimasta inalterata fino al 30 dicembre 2022).

Ora il testo (immutato) dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000, se letto isolatamente, potrebbe apparire diretto a circoscrivere la competenza del giudice di pace ai soli delitti (consumati o tentati) previsti dall'art. 582 c.p., limitatamente alle fattispecie che siano, al contempo, contemplate nel comma 2 di questa disposizione nonché perseguibili a querela di parte. Tuttavia, per il Collegio allargato di Piazza Cavour «la prospettiva muta se si tiene presente sia la volontà obiettivamente desumibile dalla legge delega, sia il contesto normativo vigente all'epoca dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000 (e fino al 30 dicembre 2022)». Anzi, proprio perché, (anche) in allora le fattispecie di lesione personale erano tutte indicate nel comma 2 dell'art. 582 c.p. appare ragionevole escludere che il legislatore delegato del 2000 abbia voluto discostarsi dalle indicazioni della legge delega sulla competenza penale del giudice di pace in ordine a tale tipologia di delitto, “per ridurne o circoscriverne l'ambito applicativo”.

Di conseguenza il dictum annotato, sulla base del canone ermeneutico lex plus dixit quam voluit, propugna un'interpretazione c.d. “restrittiva” dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 che esclude un'autonoma efficacia precettiva all'inciso «di cui al secondo comma» rispetto al sintagma «perseguibili a querela di parte» (come se il testo dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 fosse: «[…] 582 [c.p.], limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, [c.p.] ovvero contro il convivente, […]») (sulla praticabilità dell'interpretazione restrittiva che ascrive ai termini utilizzati dal legislatore una latitudine semantica più ristretta di quella enucleabile dal tenore letterale, v. già Cass. pen., sez. un., n. 38810/2022).

In definitiva, il giudice massimamente nomofilattico “rilegge” l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 unitariamente al criterio direttivo dettato illo tempore dall'art. 15, comma 1, legge n. 468/1999, reputando che il perimetro del dato testuale risultato dal combinato disposto delle due disposizioni consenta un'interpretazione (riduttiva) secondo la quale il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse che, in quanto procedibili d'ufficio, restano di competenza del tribunale, ossia quelle di:

  • lesione personale lieve o lievissima commessa in danno di uno dei familiari o degli altri soggetti elencati all'art. 577, comma 1, n. 1), e comma 2, c.p.;
  • lesione personale (indipendentemente dalla durata della malattia) aggravata dalla finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di discriminazione o di odio etnico-razziale o religioso (v. artt. 270-bis.1, 416-bis, 604-ter c.p.; 4, comma 3, d.lgs. n. 274/2000);
  • lesione personale (indipendentemente dalla durata della malattia) aggravata a norma degli artt. 583-quater, comma 2, secondo periodo [riferimento inserito, in luogo dell'originario art. 61, n. 11-octies, c.p. dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 31/2024], 583 e 585 c.p.;
  • lesione personale comportante una malattia di durata superiore a 20 giorni in danno di persona incapace, per età o per malattia.

Infine, nella divisata lettura “congiunta” norma delegante-norma delegata la S.C. – riprendendo un argomento che era parso centrale in Cass. pen., sez. V, n. 40719/2023 citata (la cui soluzione è stata però definitivamente “affossata”) – esclude che l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 possa essere inteso come operante un rinvio fisso (o “materiale” o “statico” o “recettizio”) all'art. 582, comma 2, c.p., nel testo vigente alla data del 30 dicembre 1999 (data di entrata in vigore della legge delega n. 468/1999): non vi è alcun dato obiettivamente indicativo della volontà del legislatore del 2000 che ha istituito la competenza penale del giudice di pace di “cristallizzarla” con riguardo al reato di lesione personale esattamente in relazione ai fatti che l'ordinamento, in allora, prevedeva come procedibili a querela e, quindi, in termini assolutamente impermeabili a qualunque successiva modifica di tale assetto, quand'anche fosse stata tutta “interna” al comma 2 dell'art. 582 c.p. (come avvenuto col d.lgs. n. 150/2022). In conclusione, si versa in sicura ipotesi di rinvio “formale” (o “mobile”), come già autorevolmente ritenuto da Corte cost. n. 236/2018.

Osservazioni

Il difettoso coordinamento tra il “nuovo” art. 582, comma 2, c.p. e l'immutato art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 non è stato oggetto del correttivo “Cartabia” operato col d.lgs. n. 31/2024 – entrato in vigore lo scorso 4 aprile 2024 – sicché l'odierna soluzione nomofilattica  che postula in via giurisprudenziale l'ampliamento della competenza del giudice di pace per il delitto di lesione personale tutte le volte che sia procedibile a querela (con applicazione, quindi, del più mite catalogo sanzionatorio dell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000) assume particolare rilievo, sia ai fini della “stabilizzazione” delle prassi giudiziarie (già a partire dalle indagini preliminari: v. artt. 11 ss. d.lgs. n. 274/2000), sia, più in generale, nell'ottica della massima riduzione della pena carceraria (una scelta, quest'ultima, peraltro accentuata proprio dal d.lgs. n. 150/2022 laddove, ad es., ha ampliato l'area di operatività delle pene sostitutive).

Tuttavia, il principio di diritto enunciato dalle sezioni Unite non vale in termini assoluti perché richiede una precisazione rispetto ai fatti-reato di lesione (comportanti una malattia tra i 21 e i 40 giorni) commessi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia per i quali, fino al 29 dicembre 2022, era competente il tribunale e non il giudice di pace.

In ordine ai tali condotte, se l'azione penale è stata già esercitata entro il suddetto termine, permane la competenza del tribunale in applicazione del criterio della perpetuatio iurisdictionis da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. pen., sez. IV, n. 49304/2004; Cass. pen., sez. V, n. 2117/1997; Cass. pen., sez. I, n. 681/1994) e già ribadito dalle Sezioni Unite: detto organo non dovrà automaticamente applicare le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace a norma dell'art. 63 d.lgs. n. 274/2000, potendo risultare in concreto più favorevole anche il regime “ordinario”, in caso di ritenuta concedibilità della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale.

Alle stesse conclusioni deve giungersi anche relativamente ai reati commessi entro il 29 dicembre 2022 per i quali l'azione penale sia stata esercitata successivamente.

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