Le istanze pre-esecutive sono assoggettate al pagamento del Contributo Unificato
27 Maggio 2024
Per rispondere al quesito in esame, il Ministero osserva che con l'istanza formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 482 c.p.c. viene instaurato un procedimento giurisdizionale a tutti gli effetti, autonomo e distinto dalla successiva (e non indefettibile) procedura di esecuzione forzata. Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115/2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico. Analoghe considerazioni valgono anche per le istanze di autorizzazione rivolte al Presidente del tribunale a mente degli artt. 513,519 e 545 del c.p.c. In tutti questi casi il creditore procedente chiede di essere autorizzato a pignorare, prima dell'esordio dell'esecuzione forzata (che potrebbe anche non avere luogo, a seguito dello spontaneo adempimento del debitore o per altra causa), le «cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre» (art. 513, comma 3, c.p.c.), oppure a eseguire il pignoramento in giorni e orari non consentiti (art. 519, comma 1, c.p.c.) ovvero a pignorare determinati crediti alimentari (art. 519, comma 3, c.p.c.). Si tratta – giova ripetere –di autorizzazioni richieste e concesse prima del pignoramento, quindi dell'inizio della procedura esecutiva (art. 491 c.p.c.), laddove quest'ultima ben potrebbe anche non attivarsi né essere iscritta a ruolo (ad esempio, in caso di pignoramento con esito negativo); correlativamente, l'intero procedimento autorizzatorio non è incidentale ad alcuna procedura già pendente. Atteso che, anche in tal caso, sono ravvisabili i connotati della giurisdizione volontaria, anche le istanze di cui di cui agli artt. 513,519 e 545 c.p.c. devono essere assoggettate al pagamento del contributo unificato di euro 98 previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115/2002 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico. |