Le istanze pre-esecutive sono assoggettate al pagamento del Contributo Unificato

La Redazione
27 Maggio 2024

Il Ministero della Giustizia, attraverso il canale Filo-Diretto, risponde in senso affermativo al quesito del Presidente della Corte d'appello di Bologna che ha chiesto di chiarire se le istanze rivolte al Presidente del tribunale di cui agli artt. 482,513,519 e 545 c.p.c. siano da assoggettare al pagamento del Contributo Unificato.

Per rispondere al quesito in esame, il Ministero osserva che con l'istanza formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 482 c.p.c. viene instaurato un procedimento giurisdizionale a tutti gli effetti, autonomo e distinto dalla successiva (e non indefettibile) procedura di esecuzione forzata.

Tali procedimenti, a mente dell'art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115/2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico.

Analoghe considerazioni valgono anche per le istanze di autorizzazione rivolte al Presidente del tribunale a mente degli artt. 513,519 e 545 del c.p.c.

In tutti questi casi il creditore procedente chiede di essere autorizzato a pignorare, prima dell'esordio dell'esecuzione forzata (che potrebbe anche non avere luogo, a seguito dello spontaneo adempimento del debitore o per altra causa), le «cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre» (art. 513, comma 3, c.p.c.), oppure a eseguire il pignoramento in giorni e orari non consentiti (art. 519, comma 1, c.p.c.) ovvero a pignorare determinati crediti alimentari (art. 519, comma 3, c.p.c.).

Si tratta – giova ripetere –di autorizzazioni richieste e concesse prima del pignoramento, quindi dell'inizio della procedura esecutiva (art. 491 c.p.c.), laddove quest'ultima ben potrebbe anche non attivarsi né essere iscritta a ruolo (ad esempio, in caso di pignoramento con esito negativo); correlativamente, l'intero procedimento autorizzatorio non è incidentale ad alcuna procedura già pendente.

Atteso che, anche in tal caso, sono ravvisabili i connotati della giurisdizione volontaria, anche le istanze di cui di cui agli artt. 513,519 e 545 c.p.c. devono essere assoggettate al pagamento del contributo unificato di euro 98 previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115/2002 e all'importo forfettario di euro 27 previsto dall'art. 30 del medesimo testo unico.

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