Riforma delle sanzioni: approvato in via definitiva il testo del decreto
27 Maggio 2024
Il Consiglio dei Ministri, in data 24 maggio 2024, ha approvato in via definitiva il testo del decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario confermando, sostanzialmente, quanto era stato stabilito in sede di esame preliminare. La riforma è rivolta alle violazioni che saranno compiute dal 1° settembre 2024, senza alcuna efficacia retroattiva. Nel complesso, si può affermare che l'obiettivo della riforma è stato quello di creare un sistema sanzionatorio più proporzionato e in linea con gli altri Paesi europei. Tuttavia, se da un lato, la riforma riduce l'aspetto punitivo delle violazioni commesse in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive indicate nell'art. 1 d.lgs. 471/1997, dall'altro, non mancano misure più rigide nei confronti dei recidivi. Per quanto concerne le novità in tema di sanzioni amministrative, si prevede: – una riduzione della sanzione fino ad un quarto, nei casi di manifesta sproporzione tra violazione e sanzione; – un aumento della sanzione fissa, proporzionale o variabile nei casi di particolare gravità della violazione commessa. – una sanzione raddoppiata per chi incorre in analoga violazione nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che la accerta o la rende inoppugnabile. Vengono confermate le disposizioni in tema di specialità e di coordinamento tra procedimento penale e procedimento amministrativo e le norme sulla riduzione degli effetti del doppio binario penale e amministrativo, quantomeno per le sentenze penali di assoluzione passate in giudicato. Tra le novità, è previsto che le violazioni dettate da un'incertezza normativa obiettiva e che sono compiute nei 60 giorni successivi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria attraverso circolari, interpelli o consulenze, non saranno punibili. La condizione in questo caso è che il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, in cui descrive i motivi del mancato pagamento e versi anche l'imposta dovuta. Viene confermata la non punibilità penale degli omessi versamenti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000 nel caso in cui il debito sia in corso di regolare rateazione, beneficio esteso al caso di decadenza dal beneficio della rateazione, se il debito residuo non è superiore, rispettivamente a 50000 euro (art. 10-bis) e a 75000 euro (art. 10-ter). Altra novità riguarda la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni originarie (vale a dire quelle previste in caso di acquiescenza all'atto di contestazione) nelle ipotesi di autotutela parziale in corso di giudizio, purché il contribuente rinunci al ricorso. Inoltre, sono previste novità per quanto concerne gli errori commessi in fase di dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione: – viene ridotta la sanzione massima che scende dal 240% al 120%; – se viene presentata con ritardo oltre 90 giorni ma prima di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, la sanzione sull'ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%). In caso di infedele dichiarazione: – non viene più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione; – se la violazione viene sanata con una dichiarazione integrativa presentata prima di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, la sanzione sull'ammontare delle imposte dovute è pari al 50% (si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per l'omesso versamento che dal 30% passa al 25%, aumentata al doppio 50%). Se non sono dovute imposte, la sanzione è di 150 euro. Viene eliminata la maggiorazione di 1/3 della sanzione per i redditi sottratti a tassazione e prodotti all'estero. Per quanto concerne le novità in tema di IVA e ritenute, in caso di IVA addebitata in eccesso, ci sarà sempre una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l'indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l'errore di aliquota. Infatti, la detrazione potrà avvenire solo per l'ammontare corretto. Infine, vengono eliminate le sanzioni che potevano arrivare fino al 240% per le partite IVA e i lavoratori autonomi, prevedendo invece un limite massimo del 60%. Non resta che attendere la pubblicazione del testo del decreto definitivo. |