Autovelox, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
29 Maggio 2024
Il decreto è entrato in vigore dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 28 maggio 2024 e «definisce le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi» (art. 1, comma 1). Le disposizioni di nuova introduzione – fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1 – si applicano «ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocita' sia di nuova installazione che gia' esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto» (art. 1, comma 2). Non si applicano invece «alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell'art. 2, presidiate e per le quali e' effettuata la contestazione immediata delle violazioni» (art. 1, comma 4). Per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalita' e di taratura dei dispositivi e dei sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', le pertinenti previsioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. Restano ferme, altresi', le eventuali prescrizioni e modalita' di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati (art. 1, commi 2 e 3). Quanto alle condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo, le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto (art. 3, comma 4). La segnalazione e la visibilita' delle postazioni di controllo sono disciplinate dal Capo 7 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. La visibilita' della postazione di controllo attuata attraverso dispositivi a bordo veicolo in movimento e' garantita dall'installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura «rilevamento dinamico velocita», abbinato al dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, che deve essere in funzione durante il rilevamento (art. 3, comma 6). Inoltre, viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione (art. 4). Secondo quanto prescritto dalle disposizioni transitorie e finali, per gli autovelox già installati alla data del 28 maggio 2024 e non conformi ai presupposti e alle prescrizioni del decreto, ci saranno dodici mesi di tempo per l’adeguamento alle disposizioni normative. Decorso il termine, saranno disinstallati sino all’adeguamento alle disposizioni del decreto (art. 6). |