Autovelox, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

La Redazione
29 Maggio 2024

E’ stato pubblicato in Gazzetta  Ufficiale (G.U. n. 123 del 28 maggio 2024) il Decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alle «Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992».

Il decreto è entrato in vigore dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 28 maggio 2024 e «definisce le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi» (art. 1, comma 1).

Le disposizioni di nuova introduzione – fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1 –  si applicano «ai dispositivi, alle postazioni di controllo e  ai sistemi di misurazione della velocita' sia di nuova installazione che gia' esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto» (art. 1, comma 2). Non si applicano invece «alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento,  definite ai sensi dell'art. 2, presidiate e per  le  quali  e'  effettuata  la contestazione immediata delle violazioni» (art. 1, comma 4). 

Per  gli  aspetti  relativi  alle  verifiche  di funzionalita' e di taratura dei dispositivi e dei  sistemi  impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi  di  velocita', le   pertinenti   previsioni   del   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. Restano ferme, altresi',  le  eventuali  prescrizioni  e  modalita'  di  rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione  o  di  omologazione  dei dispositivi  o  sistemi  impiegati (art. 1, commi 2 e 3).

Quanto alle condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo, le postazioni fisse o  mobili  possono  essere  collocate  sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.  Per  le  restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono  essere  collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto (art. 3, comma 4). 

La segnalazione e la visibilita' delle postazioni  di  controllo sono disciplinate dal Capo 7 dell'allegato al  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  13  giugno  2017,  n.  282.  La visibilita'  della  postazione  di   controllo   attuata   attraverso dispositivi   a   bordo   veicolo   in   movimento    e'    garantita dall'installazione sopra il  veicolo  di  un  segnale  luminoso  o  a messaggio variabile  riportante  la  dicitura «rilevamento  dinamico velocita», abbinato al  dispositivo  supplementare  di  segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177  del  Codice,  che deve essere in funzione durante il rilevamento (art. 3, comma 6).

Inoltre, viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione (art. 4).

Secondo quanto prescritto dalle disposizioni transitorie e finali, per gli autovelox già installati alla data del 28 maggio 2024 e non conformi ai presupposti e alle prescrizioni del decreto, ci saranno dodici mesi di tempo per l’adeguamento alle disposizioni normative. Decorso il termine, saranno disinstallati sino all’adeguamento alle disposizioni del decreto (art. 6).

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