Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: illegittimità per difetto di giustificazione e reintegra del lavoratore

30 Maggio 2024

A mezzo di tale pronuncia la Suprema Corte affronta nuovamente il tema dei limiti della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione, anche alla luce del recente arresto Costituzionale per cui in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "insussistenza dei fatto" – fatto da intendersi nella giurisprudenza consolidata di questa Corte inaugurata da Cass. n. 10435/2018 comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore – va applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione circa la sussistenza, o meno, di una chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti dì legittimità del recesso.

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