Collegio sindacale, la Camera approva le modifiche della responsabilità civile

La Redazione
30 Maggio 2024

Approvata all'unanimità alla Camera la proposta di legge sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale. La norma modifica l'art. 2407 c.c. introducendo dei precisi limiti alla responsabilità dei sindaci e all'entità del risarcimento dei danni a essi imputabili. Il testo passa ora al Senato.

La proposta di modifica

La proposta di Legge è finalizzata a introdurre nel nostro ordinamento il c.d. «sistema del multiplo del compenso», già presente in altri paesi, ossia un diretto collegamento tra l'entità del  risarcimento del danno  causato dall'organo di controllo e l'emolumento annuo previsto a favore di ciascun componente del collegio, cui applicare differenti moltiplicatori.

Un sistema, quello proposto, evidentemente in grado di garantire maggiore certezza ed equità legando la responsabilità «all'importanza, alla complessità e alla natura dell'incarico concretamente svolto».

Di qui la proposta di modifica del secondo c. dell'art. 2407 c.c., sostituendo l'attuale previsione con l'introduzione, al fine di determinare l'entità del risarcimento, di scaglioni e relativi moltiplicatori, secondo il seguente schema:

  • per i compensi fino a 10.000 €, 15 volte il compenso;
  • per i compensi da 10.000 a 50.000 €, 12 volte il compenso;
  • per i compensi maggiori di 50.000 €, 10 volte il compenso.

Ancora, la proposta di Legge interviene sul tema della  prescrizione   dell' azione di responsabilità. In tal senso, si sottolinea la disparità di trattamento tra i componenti del collegio sindacale e i  revisori legali  per i quali l'art. 15 d.lgs. n. 39/2010 dispone un termine di 5 anni per l'esercizio dell'azione di risarcimento decorrente «​dalla data della relazione di revisione sul  bilancio d'esercizio  o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento».

Attualmente, infatti, per i sindaci trova applicazione la disciplina dell'art. 2393 c.c. o dell'art. 2935 c.c., ovvero dell'art. 2949 c.c. per la responsabilità verso i  creditori sociali  o nell'ambito delle  procedure concorsuali  - in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'attuale formulazione dell'art. 2407 c.c.. Ciò consente che la prescrizione quinquennale decorra dalla cessazione dalla carica o dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo, ovvero, come evidenziato dalla giurisprudenza, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile.

La proposta n. 1276, pertanto - allo scopo di uniformare la disciplina per le 2 funzioni (sindaco e revisore) che spesso insistono sul medesimo soggetto - introduce un quarto comma all'art. 2407 c.c. contenente, appunto, il termine di prescrizione quinquennale nonché il relativo  dies a quo  coincidente con la data del deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

L'approvazione del testo alla Camera

In data 29 maggio 2024 la Camera ha approvato all'unanimità la Proposta di Legge n. 1276, che passerà al  Senato  per la seconda lettura. Si riporta di seguito la tabella comparativa tra l'attuale formulazione dell'art. 2407 c.c. e quella contenuta nella proposta in esame.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.