Conversione del decreto superbonus: modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

La Redazione
30 Maggio 2024

Con la conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, il legislatore ha modificato le deroghe sulla cessione dei crediti.

Con la legge 23 maggio 2024, n. 67 (pubblicata nella G.U. del 28 maggio 2024, n. 123), è stata approvata la conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che reca nuove disposizioni in materia di bonus fiscali edilizi. Tra i principali argomenti, di particolare importanza, le limitazioni sulla cessione dei crediti.

Con riguardo agli elencati all'art. 121, comma 2, d.l. n. 34/2020, a partire dal 30 marzo 2024, si restringe l'elenco dei soggetti per cui è concessa la deroga al generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione del credito d'imposta o allo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale.  In particolare:

  • viene ridefinito il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023: viene infatti abrogata la disposizione che prevedeva l'esonero dal divieto per gli istituti autonomi case popolari (IACP); cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; ONLUS e organizzazioni di volontariato;
  • viene inoltre prevista una deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano già state presentante. La spesa erariale derivante da tale deroga non può eccedere, in ogni caso, € 400 milioni per l'anno 2024;
  • le deroghe previste dall'art. 2, comma 3-bis, primo periodo, d.l. n. 11/2023, in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dallo stesso decreto, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali alla data del 30 marzo 2024 risultino presentate le comunicazioni o le istanze richieste dalla legge a seconda della tipologia degli interventi e dei soggetti interessati (es. delibera assembleare e presentazione della CILA);
  • per gli interventi per i quali opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito, essa non opera più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso d.l. n. 11/2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (in vigore il 30 marzo 2024).

Per tutti gli altri contribuenti, le opzioni continuano ad essere consentite solo in relazione agli interventi per i quali alla data del 29 marzo 2024 siano già stati eseguiti dei lavori e siano già state sostenute delle spese documentate da fatture (art. 1, comma 5, d.l. n. 39/2024).

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