È il Comune a dover provare la soggettività e solidarietà passiva TARI in assenza di denuncia di occupazione

La Redazione
30 Maggio 2024

Un contribuente impugnava alcuni avvisi di accertamento emessi dal Comune per la TARI relativamente ad un immobile di proprietà di un altro soggetto, in quanto, secondo la tesi del Comune, era stato preso in locazione unitamente al figlio. L'ente riteneva soddisfatto sia il presupposto oggettivo della TARI, vale a dire il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, sia il presupposto soggettivo, dovendosi considerare che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il contribuente impugnava gli avvisi eccependo una carenza motivazionale nonché una carenza di prova in quanto la documentazione prodotta dal Comune non era sufficiente a dimostrare la soggettività passiva e la solidarietà del di lui figlio.

In materia di tassa rifiuti, il legislatore ha individuato il soggetto passivo del tributo in colui che abbia l'effettiva disponibilità dell'immobile in tassazione, in quanto possessore perché lo occupa e/o lo detiene, possesso che non necessariamente coincide con la proprietà e/o altro diritto reale. In assenza di denuncia di occupazione, è il Comune a dover provare l’eventuale solidarietà passiva degli occupanti richiedendo, ad esempio, all’Agenzia delle Entrate il contratto di locazione registrato ovvero producendo il certificato storico di residenza.

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