Il contenuto del rendiconto nelle s.a.s. e il rinvio alle regole sul bilancio delle s.p.a.

La Redazione
03 Giugno 2024

Il Tribunale di Ferrara fornisce una dettagliata analisi del contenuto del rendiconto – documento obbligatorio nelle società in accomandita semplice – e dell'applicabilità delle regole del bilancio dettate per le società di capitali.

Alle società di persone, anche svolgenti in via esclusiva attività di natura agricola, sono applicabili le regole del bilancio delle società di capitali: la disciplina codicistica prevede, infatti, l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e di redigere un rendiconto, il cui contenuto, lungi dal rappresentare solo la situazione finanziaria e l'andamento economico patrimoniale dell'impresa, è assimilabile a quello del bilancio, dovendo fornire un'adeguata informazione dell'attività imprenditoriale, in guisa da consentire la corretta determinazione degli utili.

Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 2217 del c.c. ai criteri di redazione e valutazione del bilancio delle s.p.a., di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., che rende gli stessi applicabili alle società in accomandita semplice, non è in contrasto con la Direttiva 2013/34/UE, anche ove non preveda l'esclusione di tale disciplina sul bilancio alle società in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili non siano società di capitali.

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